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Dietro le quinte della compravendita immobiliare

Il “rendimento energetico” dei fabbricati

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge Regione Piemonte 13/2007 dasl 1° ottobre 2009 è necessario allegare all’atto di compravendita l’Attestato di Certificazione Energetica redatto secondo le indicazioni delle linee guida regionali.
L’attestato indica i dati catastali dell’immobile, la sua classificazione energetica, oltre ad una serie di specifiche tecniche che il notaio non è tenuto a conoscere né a controllare.
L’ACE deve essere fornito dal venditore, ed è redatto da professionisti abilitati che sono elencati nell’apposito albo consultabile sul sito della internet della Regione Piemonte.
Nel caso non venga fornito l’attestato la compravendita può essere comunque stipulata, ma il Notaio renderà edotte le parti delle sanzioni previste dalla legge per la mancata allegazione, che sono:

  • sanzione da 5.000 a 30.000 euro per il costruttore in caso di vendita di immobila di nuova costruzione;
  • sanzione da 1.000 a 10.000 euro per il venditore soggetto privato;
    inoltre è prevista una sanzione da 500 a 5.000 euro per il locatore che non mette a disposizione l’A.C.E. all’affittuario.
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