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Dietro le quinte della compravendita immobiliare

La descrizione dell’oggetto della compravendita

Il notaio, ai sensi della legge notarile, è tenuto a procedere alla descrizione puntuale dell’immobile oggetto di vendita con l’indicazione della consistenza, dei confini e dei dati catastali. E’ molto importante verificare la correttezza dell’identificazione catastale, poiché è in base ad essa che si calcola il reddito dell’immobile ai fini fiscali e in quanto i dati catastali sono utilizzati per l’esecuzione degli adempimenti (trascrizione nei registri immobiliari, voltura catastale) successivi alla vendita.
Con la legge 122 del 2010, è stato posto a carico del venditore l’obbligo di dichiarare in atto che i dati catastali e la planimetria che è depositata a Catasto sono conformi all’effettivo statodi fatto dell’immobile, e quindi è obbligo del venditore (anche tramite il notaio incaricato della stipula o altro professionista – geometra, architetto, ecc. – di sua fiducia) fornire copia delle planimetrie catastali più recenti, al fine di accertare la conformità della raffigurazione grafica allo stato effettivo dei luoghi.
Molto spesso nella prassi, benché si evidenzino modifiche eseguite all’interno dell’immobile, non si provvede poi alla presentazione presso la competente Agenzia del Territorio delle planimetrie aggiornate: sarà quindi necessario che egli faccia predisporre le planimetrie corrette prima dell’atto, o che (qualora sia possibile provvedervi dopo la stipulazione dell’atto notarile, il che dipende dall’entità della difformità) si accordi con l’acquirente circa la sopportazione dei relativi costi.
In ogni caso, è importante che la parte venditrice fornisca al notaio, all’inizio della fase istruttoria della pratica, le planimetrie in suo possesso; al fine di verificarne l’esattezza può essere utile, inoltre, l’esibizione di disegni tecnici (es. mappe condominiali), con cui confrontare le planimetrie catastali.

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