L’acquirente di un immobile abitativo è tenuto al versamento di più imposte: oltre ad alcuni tributi minori, il cui importo resta fisso in tutti i casi (bollo, tassa ipotecaria), devono essere versati tre altri tributi (il cui importo, al contrario, è di norma proporzionale al valore imponibile dell’atto): l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale e, in alternativa tra loro, l’imposta di registro o l’IVA.
Nelle vendite soggette ad IVA si paga comunque l’imposta di registro in misura fissa (200 euro); in questi casi, anche le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro ciascuna). Le tre imposte fisse vengono versate al notaio che le paga come sostituto di imposta allo Stato; l’IVA, calcolata sul prezzo della vendita, viene invece versata al venditore, che la espone in fattura.
Nelle vendite soggette ad imposta di registro, quest’ultima si calcola sul valore catastale rivalutato dell’immobile (e non sul prezzo concordato tra le parti) a seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2006; infatti prima veniva calcolata sul prezzo dichiarato. Lo stesso vale per le imposte ipotecaria e catastale (salvo che si applichino in misura fissa, ove ricorrano agevolazioni “prima casa” a favore dell’acquirente). Le tre imposte, in qualunque modo calcolate, vengono versate al notaio che le paga come sostituto di imposta allo Stato.
La tassazione degli acquisti di immobili abitativi e delle relative pertinenze si può riassumere brevemente così:
• venditore privato: in caso di prima casa imposta di registro 2%, imposte ipotecaria e catastale fisse di euro 50 l’una; in caso di seconda casa imposta di registro 9%, imposta ipotecaria e catastale fisse di euro 50 cadauna;
• venditore impresa costruttice: in caso di prima casa IVA 4%, imposte ipotecaria e catastale fisse di euro 200 l’una; in caso di seconda casa IVA 10%, imposte ipotecaria e catastale fisse di euro 200 l’una;
• se l’impresa è costruttrice ma vende un immobile ultimato da più di cinque anni NON si applicherà l’IVA ma l’imposta di registro secondo le regole sopra specificate, a meno che non opti espressamente per l’assoggettamento del trasferimento a IVA.