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Domande frequenti

Pagamento del prezzo della compravendita

Quali strumenti si possono usare per pagare il prezzo di una compravendita immobiliare?

Possono essere utilizzati tutti gli strumenti di pagamento che consentano la “tracciabilità” del pagamento medesimo. Sono indifferentemente utilizzabili, per quanto attiene alla validità del mezzo di pagamento, gli assegni circolari, gli assegni bancari, i bonifici bancari.

In certi casi, può costituire mezzo di pagamento l’accollo in capo all’acquirente del debito che il venditore ha tuttora verso la banca che gli ha accordato il mutuo con cui ha pagato l’immobile al momento dell’acquisto.

Che differenza c’è tra assegno bancario e assegno circolare?

L’assegno bancario viene firmato dal compratore sul suo libretto di conto corrente, e non offre alcuna prova circa la sua copertura, cioè circa il fatto che il deposito in conto corrente contenga effettivamente la somma corrispondente a quella indicata sull’assegno.

L’assegno circolare è invece emesso direttamente dalla banca, con addebito sul conto corrente del compratore, il che dimostra la copertura. La banca, fino al momento in cui l’assegno circolare non viene incassato (o non le viene restituito, in caso di mancato utilizzo) impedirà il prelevamento della somma corrispondente all’importo dell’assegno circolare.

È quindi evidente che l’assegno circolare costituisce, rispetto al bancario, uno strumento di pagamento provvisto di garanzie nettamente più forti nell’interesse di chi lo riceve, e quindi generalmente, mentre le somme che si versano prima della stipulazione dell’atto di compravendita vengono versate tramite assegno bancario, al momento del saldo del prezzo e del trasferimento definitivo della proprietà vengono accettati soltanto assegni circolari.

Quale percentuale del prezzo deve essere pagata quando si firma il contratto preliminare?

Nessuna norma prevede il versamento di una percentuale predeterminata. Nella prassi, si procede al versamento di un importo pari a circa il 10-20%del prezzo complessivo.

L’entità della somma versata al preliminare varierà a seconda del tempo che intercorrà fino al momento della vendita definitiva. Rileva inoltre il fatto che la somma versata costituisca semplice acconto sul prezzo o invece caparra confirmatoria: nel secondo caso, la somma serve a garantire il contraente adempiente nel caso in cui la controparte non addivenga alla firma del contratto definitivo (se si tratta dell’acquirente, perderà la caparra; se si tratta del venditore, la dovrà restituire in misura doppia).

Si può chiedere una dilazione del pagamento? A quali condizioni?

Ogni dilazione del pagamento richiede un apposito accordo tra le parti. Di norma, il venditore che concede una dilazione del pagamento chiede una garanzia per la somma dilazionata.

L’acquirente può rilasciare garanzie volontarie (fideiussioni bancarie o assicurative, ipoteche su altri beni); oppure le parti possono lasciare che sia iscritta l’ipoteca legale sull’immobile a favore del venditore.

Nella prassi, si usa lasciare in deposito fiduciario al notaio un assegno pari all’importo dilazionato, in modo che sia il notaio medesimo a consegnarlo al venditore, nel momento in cui scade il termine convenuto (e si avverano le eventuali condizioni sospensive concordate tra le parti).