L’assegno bancario viene firmato dal compratore sul suo libretto di conto corrente, e non offre alcuna prova circa la sua copertura, cioè circa il fatto che il deposito in conto corrente contenga effettivamente la somma corrispondente a quella indicata sull’assegno.
L’assegno circolare è invece emesso direttamente dalla banca, con addebito sul conto corrente del compratore, il che dimostra la copertura. La banca, fino al momento in cui l’assegno circolare non viene incassato (o non le viene restituito, in caso di mancato utilizzo) impedirà il prelevamento della somma corrispondente all’importo dell’assegno circolare.
È quindi evidente che l’assegno circolare costituisce, rispetto al bancario, uno strumento di pagamento provvisto di garanzie nettamente più forti nell’interesse di chi lo riceve, e quindi generalmente, mentre le somme che si versano prima della stipulazione dell’atto di compravendita vengono versate tramite assegno bancario, al momento del saldo del prezzo e del trasferimento definitivo della proprietà vengono accettati soltanto assegni circolari.