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Approfondimenti

Detrazioni fiscali relative agli immobili (Dichiarazione redditi persone fisiche 2025 relativa all’anno 2024)

By 03/06/2025Giugno 5th, 2025No Comments

CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025, SI E’ ASSISTITO AD UNA VERA E PROPRIA “SFORBICIATA”, DA PARTE DEL LEGISLATORE, CON UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DELLE PERCENTUALI DI DETRAZIONI FISCALI AMMESSE, INERENTEMENTE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI RICONOSCIUTE PER GLI INTERVENTI IN EDILIZIA – SECONDO IL D.L.N.34/2020, C.D. “DECRETO RILANCIO”, PER USUFRURE DELLA DETRAZIONE FISCALE INERENTE AL SUPER BONUS, E’ NECESSARIO ED IMPRESCINDIBILE, EFFETTUARE DEGLI INTERVENTI C.D. “TRAINANTI”, MENTRE E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PER  GLI INTERVENTI C.D. “TRAINATI”, QUALORA QUESTI ULTIMI VENGANO REALIZZATI CONGIUNTAMENTEAD ALMENO AD UNO DEI PRIMI – DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE 2025 RELATIVA AL 2024: QUADRO RP DA COMPILARE INERENTEMENTE AGLI INTERVENTI EDILIZI –  ESEMPIO PRATICO DI COMPILAZIONE SEZIONE DEDICATA DEL QUADRO RP, MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE, PER LE SPESE SOSTENUTE PER SUPER BONUS NEL 2024 –  SECONDO UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PORDENONE, IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SUPERBONUS, DA PARTE DELL’AZIENDA APPALTATRICE, ESSA DEVE RISARCIRE IL DANNO AL CLIENTE COMMITTENTE, NELLA MISURA PARI AL RISPARMIO FISCALE DI CUI NON HA POTUTO USUFRUIRE.

Già con il D.L. n.39 del 29/03/2024, ossia il c.d. “Decreto taglia crediti” (entrato in vigore il 30/03/2024), convertito nella L.n.67 del 23/05/2024, si è assistito ad una specie di “tsunami”, adottato da parte del Legislatore, con l’inserimento di paletti e restrizioni, riguardo alle percentuali di detrazioni fiscali ammesse, destinate ai beneficiari di interventi edilizi, soprattutto con riferimento a quelli più recenti, introdotti con il c.d. D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In particolare, in sede di conversione in legge del succitato D.L. 39/2024, è stato modificato il numero delle rate, con cui è possibile portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, le spese sostenute nel 2024, relative al Super Bonus, Bonus Barriere architettoniche, Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti); nello specifico, per dette spese, è stato modificato il loro frazionamento, portandolo dalle precedenti 4/5 rate, secondo il tipo di agevolazione di cui si usufruisce, a totali 10 rate.

Si evidenzia che la modifica in questione riguarda soltanto il caso in cui il contribuente intenda far valere la detrazione d’imposta, in sede di dichiarazione dei redditi mentre, per quanto riguarda l’ambito dell’utilizzo dei crediti d’imposta, derivanti dalla cessione del credito e dello sconto in fattura, nulla è stato modificato, in merito al numero delle rate. Pertanto, le imprese che hanno acquisito dei crediti, per effetto dello sconto in fattura, possono continuare ad utilizzarli, in base alla normativa vigente, in 4 rate, qualora essi siano inerenti al Super Bonus e in n.5 rate, nel caso in cui derivino dal Sismabonus, Sismabonus acquisti e Bonus barriere architettoniche. Si precisa che, dette disposizioni sono estese anche ai crediti d’imposta che scaturiscono dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, in materia di compensazione di crediti d’imposta, è stata decisamente significativa la modifica introdotta dall’art.4 del succitato D.L. n.39/2024, con la quale si è rimodulato quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L.n.213/2023). Nel dettaglio, con detta norma, è stato introdotto il divieto di compensazione dei crediti d’imposta, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo, per debiti d’imposta verso l’Erario e relativi oneri accessori, (compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero), per somme complessivamente eccedenti euro 100.000,00, per i quali, i termini per effettuare i pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano stati previsti dei provvedimenti di sospensione.

Con il succitato art.4, con cui viene confermata l’entrata in vigore della norma il 1° luglio 2024, viene espressamente previsto che detto divieto di compensazione dei crediti d’imposta non venga applicato, nei seguenti due casi:

  1. Crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  2. Qualora i crediti siano inerenti a delle somme oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta alcuna decadenza.

Tuttavia, pur nell’ambito del divieto di compensazione dei crediti d’imposta di cui sopra, è stato previsto, per il caso in cui il contribuente abbia dei debiti d’imposta superiori a 100.000,00 euro, che sia comunque possibile pagare, anche solo parzialmente, le somme iscritte a ruolo, per imposte erariali e relativi oneri accessori, con la compensazione dei crediti vantati verso l’Erario, relativi alle medesime imposte.

Un’ulteriore disposizione importante, apportata in sede di conversione in legge, del succitato D.L.n.39/2024, riguarda un’implementazione dell’iter procedurale da adottare, per due specifici bonus; nella specie, è necessario effettuare una comunicazione preventiva all’ENEA, delle informazioni inerenti agli interventi di efficientamento energetico Super Bonus, oppure una comunicazione preventiva al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, qualora trattasi di comunicazioni inerenti ai lavori di efficientamento antisismico.  

Infine, si rammenta che, dopo tante modifiche intervenute nel corso degli anni, l’aliquota prevista per la detrazione d’imposta, per le spese sostenute dal 01/01/2025, (salvo eventuali proroghe e/o modifiche nel divenire), tornerà ad essere del 36%, nel limite di spesa massima di euro 48.000,00, per ogni unità immobiliare, ripristinando quanto introdotto dal 2012, con l’articolo 16-bis del TUIR (Testo unico delle Imposte sui redditi).

A seguire, il Legislatore è intervenuto con ulteriori misure restrittive, in materia di agevolazioni fiscali rivolte ai beneficiari di interventi edilizi, con la Legge di Bilancio 2025 (L.n.207/2024).  

Dette modifiche riguardano tutti i bonus casa vigenti; in particolare, per quanto riguarda il Super Bonus, con effetto dal 01/01/2025, sotto il profilo soggettivo, può essere adottato solo da alcuni soggetti sottoelencati:

  • I condomìni;
  • I mini condomìni;
  • Le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilitĂ  sociale;
  • Le AdV (Associazioni di volontariato);
  • LE ApS (Associazioni di promozione sociale).

L’aliquota prevista per la detrazione d’imposta è stata anch’essa modificata, riducendola al 65%, con effetto dal 01/01/2025, dopo una graduale riduzione della medesima, nel corso degli anni, a far data dal 2020, passata dal 110%, successivamente al 90%, nonchĂ© al 70% per l’anno di riferimento 2024.    

Non può passare certamente inosservata, la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2025, prevedendo che, la detrazione d’imposta per il Super Bonus del 65%, vigente dal 01/01/2025, sia riconosciuta per le spese sostenute nell’anno 2025, soltanto se sono relative ad interventi edilizi, per i quali, alla data del 15/10/2024, sussistano i seguenti requisiti:

  • Sia presentata la CILAS, qualora gli interventi siano diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • Sia adottata la deliberazione dell’assemblea condominiale, previa approvazione da parte della medesima, dell’esecuzione dei lavori e sia presentata la CILAS, qualora gli interventi siano effettuati dai condomìni;
  • Sia presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo edilizio, qualora gli interventi comprendano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Le modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2025 hanno interessato anche le aliquote previste per la detrazione d’imposta per i restanti Bonus edilizi; trattasi di una norma che sarĂ  sicuramente apprezzata dagli addetti ai lavori, poichĂ© è stata prevista una regola generale, secondo cui, per l’anno d’imposta 2025 sarĂ  applicata l’aliquota del 50%, nei casi di interventi edilizi sull’abitazione principale, oppure l’aliquota del 36% nei restanti casi 36%; per gli anni 2026 e 2027 sarĂ  applicata un’aliquota del 36% nel caso di interventi edilizi sull’abitazione principale e l’aliquota del 30% nei casi diversi dall’abitazione principale.  

Per un maggior peculiare approfondimento delle agevolazioni fiscali in materia di interventi edilizi, in vigore dal 01/01/2025, vedasi la Guida “Immobili e Bonus Fiscali 2025”, aggiornata alla 23^ edizione, in soli 4 anni, dal 2021, quando il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori avevano elaborato la guida in questione, quale valido supporto, per districarsi nella corposa normativa, nonché nella copiosa prassi emanata nel corso del tempo, da parte dell’Agenzia delle Entrate:

https://www.notariato.it/it/guida/immobili-e-bonus-fiscali

 SECONDO IL D.L.N.34/2020, C.D. “DECRETO RILANCIO”, PER USUFRURE DELLA DETRAZIONE FISCALE INERENTE AL SUPER BONUS, E’ NECESSARIO ED IMPRESCINDIBILE, EFFETTUARE DEGLI INTERVENTI C.D. “TRAINANTI”, MENTRE E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI INTERVENTI C.D. “TRAINATI”, QUALORA QUESTI ULTIMI VENGANO REALIZZATI CONGIUNTAMENTEAD ALMENO AD UNO DEI PRIMI.      

Con il “Decreto Rilancio” (D.L. n.34/2020, convertito nella Legge n.77/2020), è stato previsto che, per poter usufruire delle agevolazioni previste da detta norma, è necessario sostenere delle spese inerenti a specifici interventi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e l’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi trainanti), nonché ulteriori tipi di interventi edilizi, diversi dai primi, che siano realizzati congiuntamente ad essi (c.d. interventi trainati).

Già con un precedente articolo, pubblicato sul nostro sito web nel corso del mese di settembre 2024, visionabile al seguente link internet https://notaiosibille.it/super-bonus-interventi-trainanti-e-trainati/ dal titolo “Super Bonus – Interventi trainanti e trainati”, ci siamo occupati dell’argomento corposo de quo. Si invita, quindi, il lettore, per un maggior approfondimento, alla lettura del succitato articolo.

Ritenendo di velocizzare la lettura del presente articolo, si estrapola dal contenuto web succitato “Super Bonus – Interventi trainanti e trainati”, quanto pertinente la tipologia di spesa agevolabile, con riferimento ai bonus edilizi introdotti con il succitato Decreto Rilancio, di seguito riportato in corsivo:

Con il comma 1 dell’art. 119, del succitato “Decreto Rilancio” sono stati definiti gli interventi c.d. “trainanti”, mentre con il comma 2 del medesimo articolo, sono stati previsti gli interventi c.d. “trainati”. La condizione sine qua non, per poter usufruire delle agevolazioni previste dal Super Bonus, consiste nel sostenimento delle spese relative a determinati interventi, c.d. “trainanti”, con lo scopo di ottenere un’efficienza energetica ed adottare delle misure antisismiche degli edifici, con i quali si accede autonomamente alle detrazioni previste dalla norma; gli ulteriori interventi, diversi dai precedenti, c.d. “trainati”, possono accedere alle agevolazioni previste dal Super Bonus solo se vengono realizzati congiuntamente ad almeno uno dei primi.

Il comma 3 del medesimo Decreto Legge, a corredo, prevede che “Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi……. e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unitĂ  immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piĂą accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se  ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piĂą alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all’art.6 del D.Lgs. 19 Agosto 2005, n.192, prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato, nella forma di dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei requisiti minimi sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380”.     

Passando ad un esame sommario, la norma definisce tre tipologie di interventi “trainanti”:

  1. L’isolamento termico dell’edificio, compresa la coibentazione del tetto;
  2. La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  3. La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Si evidenzia che, anche gli interventi di riduzione del rischio sismico possono usufruire delle agevolazioni previste dal Super Bonus, senza la previsione dell’obbligo di essere abbinati ad altri interventi.

Tra gli interventi c.d. “trainati”, possiamo elencare, sia pure non esaustivamente:

  • Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
  • Singoli interventi di efficientamento energetico; ad esempio, la sostituzione di finestre ed infissi, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, con efficienza pari almeno alla classe A, interventi riguardanti strutture opache verticali o orizzontali; 
  • L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • L’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
  • L’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Dal 2024 possono usufruire delle agevolazioni previste dal Super Bonus solamente gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico, (interventi trainanti ed interventi trainati), alla riduzione del rischio sismico ed all’eliminazione delle barriere architettoniche (alla condizione che siano abbinati ad almeno uno dei c.d. interventi trainanti di efficientamento energetico, oppure di riduzione del rischio sismico), qualora siano effettuati:

  • Dai condomìni;
  • Dalle persone fisiche, limitatamente ad edifici composti da due a quattro unitĂ  immobiliari, distintamente accatastate, anche qualora siano posseduti da un unico proprietario o in comproprietĂ  da piĂą persone fisiche (c.d. mini condomìni);
  • Dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale.

La detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese sostenute, ma non deve essere superiore a:

  • Euro 50.000,00 per edifici unifamiliari o per le unitĂ  immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o piĂą accessi autonomi dall’esterno;
  • Euro 40.000,00, moltiplicati per il numero di unitĂ  immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unitĂ  immobiliari;
  • Euro 30.000,00 moltiplicati per il numero di unitĂ  immobiliari che compongono gli edifici composti da oltre 8 unitĂ  immobiliari.

Per il 2024 la detrazione è prevista nella misura massima del 70% delle spese sostenute, come trattato più sopra”.

DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE 2025 RELATIVA AL 2024: QUADRO DA COMPILARE INERENTEMENTE AGLI INTERVENTI EDILIZI.

Siamo ormai giunti al mese di giugno e, dunque, siamo in piena campagna dichiarazione redditi, relativa all’anno 2024. Sarebbe impossibile, necessitando di uno spazio e tempo indefiniti, trattare ogni singola casistica di spesa sostenuta per i bonus edilizi, con la quale il Legislatore prevede una detrazione d’imposta ai fini Irpef, nel rispetto di alcuni imprescindibili requisiti, tra cui disporre della necessaria documentazione probatoria, da fornire al professionista incaricato alla redazione della dichiarazione dei redditi. 

All’uopo, si ritiene opportuno evidenziare che, secondo la tipologia di spesa sostenuta nel 2024, per i bonus casa/interventi edilizi, occorre osservare attentamente le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, nella compilazione del quadro RP, sezione III A, sezione III B, sezione III C, nonché nella sezione IV.

A suffragio, viene riportato il link internet, della pagina n.69, relativa alle istruzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate, relativamente al quadro RP, del modello dichiarazione dei redditi persone fisiche 2025, relativa all’anno 2024.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8836009/PF1_istruzioni_2025_agg+12+05+2025.pdf/b469c051-fb74-cabc-6265-7facf03b5f99?t=1747306795385

ESEMPIO PRATICO DI COMPILAZIONE SEZIONE DEDICATA DEL QUADRO RP MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE, PER SPESE SOSTENUTE PER SUPER BONUS NEL 2024.    

Al fine di favorire una piĂą agevole comprensione della materia, di seguito viene riportato un esempio pratico.

Si ipotizzi che un soggetto persona fisica, non a carico fiscalmente di altri soggetti, ergo che presenta una propria dichiarazione dei redditi, con capienza fiscale sufficiente per far valere detta detrazione ai fini Irpef, in qualitĂ  di unico proprietario, abbia sostenuto nell’anno 2024, una serie di tipologie di spesa, rientranti nel Super Ecobonus per risparmio energetico, su un edificio composto da 6 appartamenti: 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO EDILIZIOINTERVENTO TRAINANTE O TRAINATOSPESA SOSTENUTA NELL’ANNO 2024DETRAZIONE TOTALE IRPEF SPETTANTE (70%)QUOTA DETRAZIONE IRPEF SPETTANTE PER L’ANNO 2024 (1^ DI 10 RATE)QUADRO RPCodice spesa
Intervento di sostituzione impianto di climatizzazione invernale esistenteTRAINANTE25.327,5017.729,251.772,93SEZ. IV33
Acquisto e posa opera di finestre comprensive di persianeTRAINATO45.187,2031.631,043.163,11SEZ. IV12
Spesa per intervento di isolamento termico che interessano l’involucro con una incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliariTRAINANTE65.184,1545.628,914.562,90SEZ. IV30

Il professionista incaricato alla redazione della dichiarazione dei redditi 2025, relativa all’anno 2024, del proprio cliente, provvederà a compilare la sez. IV pertinente del quadro RP, del modello Redditi persone fisiche 2025, relativo all’anno d’imposta 2024, seguendo scrupolosamente le istruzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate. Nel quadro RN, afferente le detrazioni Irpef spettanti, (oltre ad altre eventuali ulteriori detrazioni spettanti), riporterà l’importo di euro 9.499,00, pari al totale complessivo delle detrazioni Irpef spettanti per interventi Super Bonus sostenuti nel 2024, quale 1^ delle 10 rate, di cui alla sopra riportata tabella, secondo la normativa vigente, in diminuzione dell’Irpef lorda dovuta.

SECONDO UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PORDENONE, IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SUPERBONUS, DA PARTE DELL’AZIENDA APPALTATRICE, ESSA DEVE RISARCIRE IL DANNO AL CLIENTE COMMITTENTE, NELLA MISURA PARI AL RISPARMIO FISCALE DI CUI NON HA POTUTO USUFRUIRE.

Con la pronuncia della sentenza n.655 del 25/10/2023, il Tribunale di Pordenone ha sancito che, in caso di mancata esecuzione dei lavori di Super Bonus, per cause non dipendenti dalla volontà del committente, l’azienda appaltatrice è tenuta al risarcimento del danno a quest’ultimo, nella misura pari al risparmio fiscale di cui non ha potuto godere, pur potendo beneficiare di altro bonus casa.

Il caso di cui è stato investito il Giudice di merito del Tribunale di Pordenone riguardava un contratto di appalto, siglato tra una coppia di coniugi, proprietari di un immobile ed un’azienda appaltatrice, incaricata di occuparsi di tutti gli aspetti, inerenti alla realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico, nello specifico degli interventi edili rientranti nel c.d. “Super Bonus”.

Nel contratto di appalto erano stati indicati gli elementi cardine, dai quali non poteva che scaturire una condanna da parte del giudice, per inadempimento contrattuale, con conseguente risarcimento dei danni al cliente committente.

Il danno da risarcire, da parte dell’azienda appaltatrice inadempiente, alla coppia di coniugi, è stato calcolato nella misura di euro 55.829,00 ossia, dell’importo derivante dalla differenza tra le agevolazioni fiscali che sarebbero spettate alla coppia di coniugi, per euro 103.829,00, relativa ad una detrazione pari al 110% dei lavori da realizzare e il risparmio fiscale, di cui hanno potuto usufruire, ricorrendo alle agevolazioni fiscali ordinarie, ossia il bonus ristrutturazioni (euro 48.000,00 in 10 rate annuali).

La miriade di aspetti in cui sfocia un intervento edilizio comporta dei potenziali rischi di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, sia nell’ambito delle imposte indirette, sia nell’ambito delle imposte dirette, poiché è sufficiente che sfugga una quisquiglia, nel ginepraio di norme che si sono succedute nel corso degli anni, fino ai giorni nostri, per cadere in errore.

Dunque, è necessario ed imprescindibile affidarsi ad un Notaio di fiducia, attento, scrupoloso nell’esame della documentazione ricevuta dal Cliente, nonché nell’approfondimento della normativa in questione, per ogni singolo caso specifico, di cui riceve l’incarico professionale.