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Approfondimenti

Perché gli atti si firmano con l’inchiostro nero?

Quante volte vi sarete visti bocciare dal notaio l’utilizzo di una vostra penna, a cui siete molto affezionati, perché caricata con inchiostro blu, anziche nero.

Innanzitutto bisogna sfatare l’opinione che sia obbligatorio per gli atti notarili l’utilizzo tassativo dell’inchiostro di colore nero.

La normativa infatti non fa riferimento al colore dell’inchiostro, bensì alla sua caratteristica di indelebilità, di chiarezza e leggibilità, e di conservazione nel tempo.

La disposizione di legge sull’inchiostro

L’art.67 del Regolamento notarile recita infatti che “per la scritturazione degli atti originali, giusta l’art.53 L.N. deve adoperarsi inchiostro indelebile”.

L’art.7 del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 ribadisce che “i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo atto a garantire la conservazione nel tempo”.

Soltanto il D.P.C.M. 3 agosto 1962 per la redazione a macchina degli atti pubblici, in applicazione peraltro di una legge (n.251/57) poi abrogata imponeva l’uso di inchiostro “nero fisso” per le macchine da scrivere.

Il D.P.C.M è stato però abrogato dal citato D.P.R. 445/2000, che ha abrogato la normativa che prevedeva l’emanazione del D.P.C.M.

In ogni caso è evidente come quella terminologia di inchiostro “nero fisso” facesse riferimento solo all’utilizzo della macchina per scrivere.

È evidente quindi che la previsione legislativa è sempre stata soltanto volta a garantire la indelebilità e la conservazione nel tempo degli scritti, anche per il motivo che gli atti pubblici notarili, unici documenti del nostro ordinamento, non possono mai essere oggetto della procedura di scarto prevista dalla legge per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, e dopo cento anni di conservazione dall’Archivio Notarile territorialmente competente vengono obbligatoriamente e integralmente riversati nell’Archivio di Stato, per sempre.

È quindi chiaro che l’utilizzo del colore nero per l’inchiostro da utilizzarsi negli atti ha solo una motivazione storica.

Ai tempi dell’emanazione della Legge e poi del Regolamento Notarile il colore nero dell’inchiostro era semplicemente l’unica caratteristica necessaria (ancorché non sufficiente) della indelebilità dell’inchiostro.

L’inchiostro infatti all’epoca veniva preparato manualmente, per cui nei Ministeri, nei pubblici uffici, ed anche nelle scuole, vi erano addetti che ogni mattina mescolavano i giusti ingredienti in capaci contenitori, distribuendo ogni giorno il liquido così ottenuto nei calamai di chi ne avesse bisogno, dai maestri di scrittura agli ultimi studenti delle elementari.

Ed ecco che i componenti necessari per dare all’inchiostro il carattere di indelebilità e di conservazione nel tempo, annullando la sensibilità dell’inchiostro agli effetti del tempo e della luce, rendevano necessariamente l’inchiostro di colore nero.

Certamente l’inchiostro, anche nero, poteva essere preparato male e non essere indelebile, ma era certo che l’inchiostro di un altro colore non aveva quelle componenti che ne garantivano l’indelebilità.

Per ottenere un inchiostro indelebile si usava il gallato di ferro, ottenuto dalla reazione di un tannino con un sale ferroso. Il ferro complessato dal tannino si comportava come un pigmento diventando un colorante indelebile. Si mescolava cioè un infuso di galle (escrescenze di alcuni alberi) col vetriolo verde e con gomma arabica, creando appunto l’inchiostro “ferrogallico”utilizzato fin da epoca romana e che ha resistito a migliaia di anni di intemperie. L’inchiostro col tannino, chiamato anche ferrogallico, era chiamato anche “inchiostro di sicurezza”, e lo si poteva eliminare (neppure totalmente) solo tramite abrasione della carta.

Oggi non è più così e ci sono penne a sfera, pennarelli, variamente colorati, che resistono pervicacemente a qualsiasi lavatrice e a qualsiasi aggressivo chimico, come ogni casalinga sa, ma un colore diverso dal nero non può anche oggi non preoccupare.

Ne consegue quindi che oggi l’utilizzo dell’inchiostro nero dà una garanzia ulteriore indelebilità, e quindi un inchiostro blu, rosso, o di altro colore non può non far venire dei sospetti sull’esistenza delle caratteristiche previste dalla legge.

Certamente attraverso un’analisi chimica si potrà anche accertare che un certo tipo di inchiostro nero, pur essendo di tale colore, non ha le necessarie caratteristiche di indelebilità, mentre, al contrario, un inchiostro di colore rosso ha una composizione chimica perfettamente corrispondente a quanto richiesto dalla legge.

Può però il notaio, garante dell’autenticità del documento sottoscritto e del rispetto della legge rischiare di demandare ad un perito chimico la verifica dell’osservanza al disposto di una normativa? Può correre il rischio, usando o lasciando usare un inchiostro magari blu o verde, di essere accusato di superficialità qualora si riscontrasse che l’inchiostro non aveva la giusta composizione chimica?

Ecco perché si usa, ed è prudente continuare ad usare, il solo inchiostro nero, che magari può non essere quello giusto, ma il cui utilizzo non comporta il rischio di essere sospettato di aver voluto volontariamente utilizzare un inchiostro non a norma.