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Approfondimenti

Il fondo patrimoniale

By 12/02/2025Febbraio 21st, 2025No Comments

Il fondo patrimoniale è un negozio giuridico avente lo scopo della tutela e della protezione del patrimonio dei coniugi, dai rischi che possono derivare dall’attivitĂ  lavorativa svolta dai medesimi; con la sua costituzione, la legge permette la tutela della famiglia, rispetto alla tutela dei creditori, il cui diritto/credito scaturisce dall’attivitĂ  esercitata dai coniugi – Secondo l’art. 170 c.c., i beni che vengono destinati al fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dai creditori, per i debiti di cui  i primi conoscevano gli scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tale previsione è estesa anche ai crediti sorti precedentemente alla costituzione del fondo patrimoniale. L’onere della prova dell’estraneitĂ  dei debiti ai bisogni della famiglia spetta al debitore – Nel fondo patrimoniale possono confluire i beni immobili (ad esempio, l’abitazione principale e la seconda casa), nonchĂ© i beni mobili registrati (autocarri, autovetture, motoveicoli, navi ecc.) e i titoli di credito (azioni di societĂ  per azioni, quote di societĂ  a responsabilitĂ  limitata, oltre ai brevetti e ai marchi). Per quanto riguarda i titoli di credito, che devono essere nominativi o resi tali, è necessario riportare il vincolo sui medesimi – Per costituire un fondo patrimoniale, è necessario ed imprescindibile un vincolo familiare, ossia un rapporto di coniugio, oppure di unione civile. Non è, dunque, possibile costituire un fondo patrimoniale da parte dei singles, dei vedovi o dalle coppie di fatto o conviventi, ancorchĂ© con figli. Ai sensi dell’art. 167 c.c., esso viene costituito tra coniugi per atto tra vivi e, in quanto tale, è necessario un atto pubblico, ossia un atto rogato dal Notaio. Altresì, può essere costituito da un soggetto terzo, con un testamento.  Esso deve essere registrato e sconta l’imposta di registro fissa di euro 200,00 – Per essere opponibile ai soggetti terzi (ad esempio, i creditori), la costituzione del fondo patrimoniale deve essere annotata a margine, nell’atto di matrimonio, presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune, a cura del Notaio rogante, oltre che essere soggetto a trascrizione presso i pubblici registri, rispettivamente per gli immobili e per i beni mobili registrati – Per il fondo patrimoniale è prevista l’amministrazione ordinaria, nonchĂ© l’amministrazione straordinaria – Il fondo patrimoniale cessa in seguito al decesso di uno (o di entrambi i coniugi), annullamento o divorzio –  Con lo Studio n.5848/C del 15/12/2005 il Consiglio Nazionale del Notariato, riguardo all’incremento del fondo patrimoniale, prevede la possibilitĂ  di modifica del fondo patrimoniale preesistente. Tuttavia, secondo il recentissimo elaborato della Commissione Civile 2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, è opportuno stipulare un nuovo fondo patrimoniale, in presenza di due testimoni, riportando l’annotazione sull’atto di matrimonio e procedere alla trascrizione nei pubblici registri di competenza – Secondo l’art. 2901 c.c., i creditori che ritengono lesi i loro diritti, in seguito alla costituzione del fondo patrimoniale, possono avviare un’azione giudiziaria, c.d. ”revocatoria” – Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Civile, la domanda di revocatoria da parte del creditore, seppur accolta dal Giudice, determina l’inefficacia del fondo patrimoniale, ma non degli atti di alienazione dei beni confluiti nel fondo patrimoniale, la cui trascrizione nei pubblici registri sia avvenuta antecedentemente all’iscrizione del pignoramento.

Si parla del “fenomeno di “segregazione patrimoniale” in tutti quei casi, in cui la legge consente ai privati la possibilitĂ  di separare determinati beni dalla propria sfera giuridica, senza privarsi della titolaritĂ  formale degli stessi, imprimendo sui medesimi un vincolo di destinazione, da cui scaturisce l’impossibilitĂ  di sottrarli alla finalitĂ  indicata. Un’ ipotesi speculare di segregazione patrimoniale si verifica, certamente,nel fondo patrimoniale, ossia in quel vincolo di destinazione, posto nell’interesse del nucleo familiare, su un complesso di determinati beni, destinati unicamente al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione, derivanti dalla famiglia.

Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico, disciplinato dagli artt.167 e seguenti del c.c., introdotto nel nostro ordinamento, con lo scopo di tutelare e proteggere determinati beni del patrimonio di uno o di entrambi i coniugi, separandoli dunque, dal patrimonio di appartenenza e destinandoli alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Tale protezione avviene sotto due profili:

  • i coniugi titolari del fondo patrimoniale non possono disporre dei beni che lo compongono, con iniziative che siano in contrasto con il fine di tutela degli interessi familiari, ai quali essi sono vincolati;
  • i creditori non possono aggredire i beni del fondo patrimoniale per debiti contratti, di cui i primi conoscevano l’estraneitĂ  ai bisogni della famiglia, 

Dunque, la funzione primaria del fondo patrimoniale è di tutelare gli interessi della famiglia, anche se viene utilizzato per lo piĂą, per difendersi dai creditori dei singoli coniugi, inerentemente all’attivitĂ  lavorativa svolta da questi ultimi e, dunque, dai creditori estranei alla famiglia.

Concretamente, con la costituzione del fondo patrimoniale, si crea un “patrimonio separato”, a prescindere dal regime patrimoniale dei beni scelto da parte dei coniugi, di comunione legale oppure di separazione legale dei beni, poichĂ© i beni che lo compongono non soggiacciono al principio generale, sancito dall’art.2740 del c.c., secondo cui, il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

SECONDO L’ART. 170 C.C., I BENI CHE VENGONO DESTINATI AL FONDO PATRIMONIALE NON POSSONO ESSERE AGGREDITI DAI CREDITORI, PER I DEBITI DI CUI ESSI CONOSCEVANO GLI SCOPI ESTRANEI ALLA FAMIGLIA. TALE PREVISIONE E’ ESTESA ANCHE AI CREDITI SORTI PRECEDENTEMENTE AL FONDO PATRIMONIALE. L’ONERE DELLA PROVA DELL’ESTRANEITA’ DEI DEBITI AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA SPETTA AL DEBITORE.

In virtĂą di quanto previsto dall’art. 170 c.c., i beni confluiti nel fondo patrimoniale e i loro frutti sono tutelati dall’azione esecutiva dei creditori generali e sono aggredibili soltanto da quelli che vantano diritti/crediti scaturiti da obbligazioni assunte dai coniugi, nell’interesse della famiglia, nonchĂ© per scopi estranei ai bisogni della famiglia, della cui natura di estraneitĂ  i creditori non erano a conoscenza.   

Per salvaguardare e sottolineare la speciale destinazione dei beni così costituiti, detta norma codicistica, disciplinando l’esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, individua tre diverse categorie di debiti:  

  • i debiti contratti per i bisogni della famiglia;
  • i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sconosciuti, come tali, dal creditore;
  • i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali dal creditore.

Con tale norma, viene stabilito che l’esecuzione forzata è consentita solo nei confronti dei primi e dei secondi, mentre per l’ultima tipologia di cui all’elenco su riportato, vige l’inesecutibilitĂ  sul fondo patrimoniale.    

A tal fine, si precisa che, un importante effetto scaturente dalla costituzione del fondo patrimoniale è l’impignorabilitĂ , da parte dei creditori di uno o di entrambi i coniugi, dei beni confluiti nel fondo, come disposto dall’art. 170 c.c. –

In base a tale norma, i creditori non possono pignorare i beni facenti parte del fondo patrimoniale, salvo che il creditore fornisca la prova che il debito, nei suoi confronti, è stato contratto dal proprietario dei beni, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia. 

Tra il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitĂ , figura la recente ordinanza n. 22069 del 04/09/2019 della Cassazione Civile, Sez. I, di cui si riporta quanto segue: “Osserva la Corte che la costituzione del fondo patrimoniale (articolo 167 c.c.) è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche ecc.), in conformitĂ  con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia nonchĂ© al potenziamento della sua capacitĂ  lavorativa”.    

A corredo, si riporta il testo dell’ordinanza n.2904 del 08/02/2021 della Cassazione Civile Sez. III, con cui è stato statuito che “i bisogni della famiglia debbano essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessitĂ  c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo piĂą ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, concordato dai coniugi”.   

Dal tenore della succitata ordinanza n.2904/2021, emerge che, tra i “bisogni della famiglia”, occorre ricomprendere, non solo i bisogni oggettivi, ma anche quelli soggettivi, ritenuti tali dai coniugi, tra cui l’istruzione e l’educazione dei figli, la formazione professionale di ciascun membro, godere di svaghi e coltivare un’adeguata vita di relazione; il tutto, in relazione alla posizione sociale della famiglia, restando esclusi i bisogni aventi natura voluttuaria e caratterizzati da intenti speculativi (ad esempio, i debiti di gioco oppure giocare in borsa). 

In ambito tributario, in primis, occorre rilevare che, in via generale, l’iscrizione dell’ipoteca, ex art.77 del D.P.R. 602/73, è ammessa sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, anche per le obbligazioni tributarie, vale a dire per i debiti d’imposta verso l’Erario, se funzionali per i bisogni della famiglia, oppure se il creditore non conosceva la natura dei debiti estranea ai bisogni della famiglia. 

I giudici di legittimitĂ  non hanno ritenuto meritevoli di accoglimento, le soluzioni estreme riportate da una serie di pronunce, con le quali la costituzione di un fondo patrimoniale era ritenuta mai opponibile, all’esecuzione per crediti vantati dall’Amministrazione Finanziaria, in base al principio secondo cui i debiti tributari dovrebbero ritenersi “per definizione, inerenti in maniera diretta e immediata ai bisogni di famiglia”.

La Suprema Corte ha intrapreso una via meno drastica, secondo cui la correlazione tra il debito tributario e il bisogno del nucleo familiare non può essere stabilita in base ad un criterio unico e assoluto, ma deve essere riscontrata caso per caso.  

Considerando la loro natura, i debiti tributari non sono ritenuti, a priori, nĂ© inerenti, nĂ© estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitĂ , la caratteristica familiare dei bisogni da soddisfare con il fondo patrimoniale non deve essere determinato guardando alla natura dell’obbligazione, ma alla relazione esistente tra il fatto che ha generato l’obbligazione medesima e i bisogni della famiglia (c.d. criterio identificativo). Pertanto, anche con riferimento alle obbligazioni d’imposta, occorre verificare caso per caso, l’inerenza del debito tributario ai bisogni della famiglia.

Con l’ordinanza n.5834 del 27/02/2023, la Suprema Corte, ribadendo il succitato criterio identificativo dei debiti, per i quali si possono avviare procedure esecutive sui beni del fondo patrimoniale, ha evidenziato che, l’onere della prova dei presupposti dell’impignorabilitĂ  dei beni facenti parte del fondo, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene; egli è tenuto a dimostrare, oltre alla regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilitĂ  al creditore procedente, che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, tenuto conto del fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della medesima.  

Di particolare interesse, sempre in ambito tributario, è l’ordinanza n.8201 del 27/04/2020 pronunciata dalla Cassazione Civile, sez. I, con cui è stato statuito quanto segue: ”Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attivitĂ  professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentito, ai sensi dell’art.170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale”.

Con l’ulteriore ordinanza n.15741 del 07/06/2021, pronunciata dalla Cassazione Civile, sezione V, è stato statuito che i coniugi non sono obbligati a destinare tutti i proventi/utili della propria attivitĂ  lavorativa ai bisogni della famiglia. Nello specifico, il contribuente titolare di piĂą partecipazioni societarie (ergo piĂą fonti di reddito), è in grado di provare, anche ricorrendo a delle presunzioni semplici, la destinazione dei proventi a delle finalitĂ  di lucro personale, al fine di opporsi all’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale.   

Pertanto, in ambito tributario, occorre approfondire, indagare se il reddito imponibile è stato destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, oppure se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneitĂ  ai bisogni della famiglia. Con il supporto del professionista di fiducia, si sarĂ  potenzialmente in grado di sostenere delle tesi per la propria difesa.         

Si precisa che l’art.170 c.c. si applica anche ai crediti sorti precedentemente alla costituzione del fondo patrimoniale. PiĂą nello specifico, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il divieto di esecuzione forzata, sui beni confluiti nel fondo patrimoniale, non è limitato ai soli debiti estranei ai bisogni della famiglia, di cui i creditori erano a conoscenza di tale natura estranea, sorti dopo la costituzione del fondo patrimoniale, ma anche a quelli sorti anteriormente alla  sua costituzione, fermo restando, in tale ipotesi, la possibilitĂ  per il creditore di avviare un giudizio di revocatoria ordinaria, ricorrendone i presupposti, al fine di ottenere dal Giudice una pronuncia di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, qualora si provi la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore (sentenza Cassazione Civile n.25423/2019).   

Ai sensi dell’art.2903 c.c., la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale deve essere avviata entro cinque anni dalla data del rogito notarile di costituzione del medesimo; trascorso detto termine, scatta la prescrizione del diritto di avviare un giudizio in tribunale.

Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova, inerentemente all’estraneitĂ  del debito ai bisogni della famiglia, nonchĂ© della conoscenza da parte dei creditori di tale estraneitĂ , spetta al debitore, ossia ai coniugi, che si oppongono all’esecuzione forzata; a tal fine, essi possono avvalersi anche delle presunzioni semplici, ai sensi dell’art.2729 c.c., ossia quelle lasciate alla prudenza del Giudice. 

NEL FONDO PATRIMONIALE POSSONO CONFLUIRE I BENI IMMOBILI (AD ESEMPIO, L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LA SECONDA CASA), NONCHE’ I BENI MOBILI REGISTRATI (AUTOCARRI, AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI, NAVI, ECC.) E I TITOLI DI CREDITO (AZIONI DI SOCIETA’ PER AZIONI, QUOTE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, OLTRE AI BREVETTI E AI MARCHI). PER QUANTO RIGUARDA I TITOLI DI CREDITO, CHE DEVONO ESSERE NOMINATIVI O RESI TALI, E’ NECESSARIO RIPORTARE IL VINCOLO SUI MEDESIMI.

Secondo quanto disposto dall’art.167, comma 1, del Codice Civile, possono essere destinati al fondo patrimoniale:

  • beni immobili;
  • beni mobili registrati, quali gli autocarri, le autovetture, i motoveicoli, le navi ecc., che sono iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
  • titoli di credito.

Da tale elencazione, di primo acchito, emerge che non possono confluire nel fondo patrimoniale somme di denaro. Altresì, sono esclusi i beni mobili non registrati, salvo che essi costituiscano delle pertinenze (in tale ipotesi, esse possono essere destinate al fondo patrimoniale, sino a quando sussista il vincolo pertinenziale). L’esclusione dei beni non registrati scaturisce dalla volontĂ  del Legislatore di permettere la confluenza nel fondo patrimoniale, solamente ai beni per i quali è previsto un adeguato regime di pubblicitĂ  verso i terzi, in modo da rendere pubblico il vincolo al quale soggiacciono i beni facenti parte del fondo patrimoniale.

I beni immobili (abitazione principale e seconda casa) rappresentano la tipologia più comune, per la quale si costituisce un fondo patrimoniale; essi, avendo spesso un alto valore economico, sono quelli che i coniugi vogliono tutelare maggiormente; altresì, essendo raramente destinati alla compravendita, sono anche quelli che più si adattano alla costituzione di un fondo patrimoniale.

Con espresso riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati, occorre precisare che può confluire nel fondo patrimoniale, non solo il diritto di proprietĂ  sui medesimi, bensì anche gli altri diritti reali di godimento, quali la nuda proprietĂ , l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e le servitĂą prediali.

I titoli di credito, per espressa previsione dell’art.167, comma 4, c.c., per poter confluire nel fondo patrimoniale devono essere nominativi, con l’annotazione del vincolo di destinazione sul certificato oppure con altro titolo idoneo.

Possono far parte del fondo patrimoniale le azioni di societĂ  per azioni e le quote di societĂ  a responsabilitĂ  limitata, nonchĂ© i brevetti e i marchi.  

Per quanto attiene alle azioni, per essere ammesse al fondo patrimoniale, è necessario che la pubblicitĂ  del vincolo sia riportata, sia con annotazione sul titolo medesimo, sia sul libro soci, mentre per le quote di societĂ  a responsabilitĂ  limitata non sarĂ  necessario riportare l’annotazione del vincolo sul libro soci, in quanto l’obbligo della tenuta di detto libro sociale è stato soppresso ai sensi e per gli effetti della Legge n. 2/2009. 

Non può invece confluire nel fondo patrimoniale, l’azienda essendo predeterminata allo svolgimento dell’attivitĂ  dell’impresa medesima, mentre possono confluire nel fondo patrimoniale i singoli beni aziendali, rientranti nelle categorie previste dal succitato art. 167 c.c. .    

PER COSTITUIRE UN FONDO PATRIMONIALE E’ NECESSARIO ED IMPRESCINDIBILE UN VINCOLO FAMILIARE, OSSIA UN RAPPORTO DI CONIUGIO, OPPURE DI UNIONE CIVILE. NON E’, DUNQUE, POSSIBILE COSTITUIRE UN FONDO PATRIMONIALE DA PARTE DEI SINGLES, DEI VEDOVI O DALLE COPPIE DI FATTO O CONVIVENTI, ANCORCHE’ CON FIGLI. AI SENSI DELL’ART.167 C.C., ESSO VIENE COSTITUITO TRA CONIUGI PER ATTO TRA VIVI E, IN QUANTO TALE, E’ NECESSARIO UN ATTO PUBBLICO, OSSIA UN ATTO ROGATO DAL NOTAIO. ALTRESI’ PUO’ ESSERE COSTITUITO DA UN SOGGETTO TERZO, CON UN TESTAMENTO. ESSO DEVE ESSERE REGISTRATO E SCONTA L’IMPOSTA DI REGISTRO FISSA DI 200,00 EURO.

In primis, occorre evidenziare che, la famiglia cui fa riferimento la normativa inerente al fondo patrimoniale, consiste nel nucleo familiare ristretto, composto dai genitori e dai figli a carico, che convivono con la famiglia, sia minorenni, sia maggiorenni, con il diritto al mantenimento. Con l’entrata in vigore della riforma della filiazione (L.219/2012), sono stati parificati i “figli matrimoniali” e i “figli non matrimoniali”, ampliando così la nozione di famiglia, quale destinataria delle utilitĂ  del fondo patrimoniale, anche per i figli naturali, quand’anche di un solo coniuge. Nello specifico, il fondo patrimoniale può essere costituito da una famiglia scaturente da un matrimonio, oppure dalle c.d. “unioni civili”, ai sensi dell’art.1, comma 13, L.76/2016, ossia la c.d. “Legge Cirinnà”, mentre non può essere costituito dai singles, nĂ© dai vedovi, nĂ© dalle convivenze di fatto, ancorchĂ© i conviventi abbiano dei figli.  

Il fondo patrimoniale può essere costituito da un coniuge, oppure da entrambi i coniugi, per atto tra vivi; in quanto tale, per esso è richiesta la necessaria forma di atto pubblico, ossia di un atto rogato da un Notaio.

Detto atto pubblico, deve essere redatto dal Notaio, in presenza di due testimoni, secondo l’art.48 della Legge Notarile (L.n.89 del 16/02/1913); trattasi di un atto bilaterale, al quale è necessario che partecipi anche l’eventuale coniuge non conferente beni nel fondo patrimoniale, che deve però esprimere il proprio consenso. Inoltre, occorre precisare che è un atto a titolo gratuito e, qualora sia costituito da uno solo dei coniugi, si ha una liberalitĂ  non donativa (art. 809 c.c.).  

Altresì, il fondo patrimoniale può essere costituito anche da un terzo, con un testamento, che potrĂ  avere sia la forma di testamento pubblico, sia quella di testamento olografo, segreto o speciale. 

Con l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, può essere attribuita espressamente la proprietĂ  del bene conferito nel fondo anche a uno solo dei coniugi; in siffatta ipotesi, pur non diventando comproprietario del bene, il coniuge assume la titolaritĂ  di un diritto di godimento sul medesimo, ossia di un “diritto reale sui generis”, ai sensi dell’art. 168, c.2 e c.3, c.c. .   

Tale atto, nel caso in cui non comporti effetti traslativi, essendo un atto pubblico non avente ad oggetto delle prestazioni a contenuto patrimoniale, deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate, in termine fisso (art.11, Tariffa, Parte I, allegata a D.P.R. 131/1986), con il pagamento dell’importo di euro 200,00 per l’imposta di registro.  Nel caso in cui l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, da cui scaturiscano degli effetti traslativi, abbia come oggetto un bene immobile, oltre all’imposta sulle successioni e donazioni, si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale, mentre in assenza di effetti traslativi, l’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa, unitamente all’imposta di registro.       

AffinchĂ© il fondo patrimoniale sia opponibile ai terzi, è necessario che venga riportata l’annotazione del vincolo, a margine dell’atto di matrimonio, presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune, su istanza del Notaio rogante. Oltre a detta importante e imprescindibile forma di pubblicitĂ  del fondo patrimoniale, occorre trascrivere nei pubblici registri il vincolo, gravante sui beni facenti parte del fondo patrimoniale e, precisamente, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, nel caso in cui tra i beni componenti il fondo vi sia un bene immobile,  (art.2647, comma 1, c.c.), nonchĂ© al Pubblico Registro Automobilistico, (PRA), ai sensi dell’art. 2685 c.c., quando sia presente un bene mobile registrato (autocarri, autovetture, motoveicoli, navi ecc.).

Per quanto riguarda i titoli di credito, come sopra già trattato, è necessario annotare il vincolo del fondo patrimoniale sia sul titolo medesimo, oppure in altro modo idoneo.

A suffragio, con l’ordinanza n.12545 del 10/05/2019 pronunciata dalla Cassazione Civile, sez. I, è stato sancito che: “In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio successivamente all’iscrizione dell’ipoteca sui beni del fondo medesimo, l’esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perchĂ© la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all’art.167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell’art.162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l’opponibilitĂ  ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art.2647 c.c., resta degradata a mera pubblicitĂ -notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Sia pure datata, si ritiene opportuno citare la sentenza n.111/1995 della Corte Costituzionale, con la quale è stata ritenuta legittima la disposizione dell’art.162, ultimo comma, c.c., unitamente   all’art..2647 c.c., che prevede l’opponibilitĂ  ai terzi del fondo patrimoniale, alla sola annotazione a margine dell’atto di matrimonio, senza richiedere per l’opponibilitĂ  la trascrizione nei registri immobiliari.

Sull’argomento, con la sentenza n.21658 del 13/10/2009 è intervenuta anche la Cassazione Civile, a Sezioni Unite che, con detta pronuncia, ha sancito che: ”Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi, quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalitĂ  dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma”.

PER IL FONDO PATRIMONIALE E’ PREVISTA L’AMMINISTRAZIONE ORDINARIA, NONCHE’ L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

Secondo quanto previsto dall’art.168, c.3, c.c., entrambi i coniugi, disgiuntamente, sono legittimati a compiere degli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dai coniugi, solo congiuntamente. 

A titolo di esempio, tra gli atti di ordinaria amministrazione, rientrano quelli necessari per garantire l’alloggio alla famiglia, il vestiario, le cure mediche, ossia i normali bisogni primari dell’esistenza in vita, mentre rientrano nell’ambito della straordinaria amministrazione tutti quegli atti che possono modificare la destinazione economica dei beni facenti parte del fondo, oppure apportarvi delle migliorie e, parimenti, gli acquisti di nuovi beni da destinare al fondo, nonchĂ© tutti gli atti elencati nell’art.169 c.c. (alienazione, iscrizione di ipoteca, pegno e altri vincoli), fermo restando quanto previsto nell’atto di costituzione del fondo.

Nel caso in cui, un coniuge intraprenda atti di straordinaria amministrazione, in assenza del consenso dell’altro coniuge, secondo quanto dettato dall’art.184 c.c., qualora detti atti riguardino beni immobili o beni mobili registrati, essi sono annullabili, mentre nel caso di vendita di titoli di credito, il coniuge che ha compiuto l’operazione abusivamente è tenuto all’obbligo di reintegro del patrimonio.

Qualora nella famiglia vi siano figli minorenni, la facoltà di disporre dei beni facenti parte del fondo patrimoniale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Giudice del Tribunale e, comunque, al ricorrere di casi di necessità o di utilità evidente.

Come previsto dall’art.169 c.c., è necessaria la previsione di una deroga, nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, per poter alienare, ipotecare, dare in pegno, oppure vincolare i beni facenti parte del fondo patrimoniale, al fine di poter compiere detti atti, senza il previo necessario consenso di entrambi i coniugi.

 IL FONDO PATRIMONIALE CESSA IN SEGUITO AL DECESSO DI UNO (O DI ENTRAMBI I CONIUGI), ANNULLAMENTO O DIVORZIO.

Ai sensi dell’art.171 c.c., il fondo patrimoniale cessa in seguito al venir meno del vincolo matrimoniale, ossia in conseguenza al decesso di uno o di entrambi i coniugi, per annullamento, oppure ancora per divorzio. Nel caso in cui vi siano figli minorenni, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore etĂ  dell’ultimo figlio; il Giudice può dettare delle regole, su istanza di chi vi abbia interesse, per l’amministrazione del fondo patrimoniale.   

Stante l’obbligo in capo ai genitori, di provvedere al mantenimento dei figli, secondo le disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 c.c., anche dopo il raggiungimento, per questi ultimi, della maggiore etĂ , perdurante fino a quando i figli non abbiano raggiunto l’indipendenza economica, (oppure fino a quando la mancata attivitĂ  lavorativa non dipenda da inerzia o da un  rifiuto ingiustificato del figlio medesimo), il fondo patrimoniale tutela anche le esigenze dei figli maggiorenni, sia pure non conviventi con la famiglia ed indipendenti economicamente.

In particolare, il comma 4 dell’art.171 c.c. prevede che, in assenza di figli, si applicano le disposizioni di legge previste per lo scioglimento della comunione legale, di cui all’art.2647 c.c., il quale dispone l’obbligo della trascrizione degli atti o dei provvedimenti di scioglimento della comunione legale, che hanno per oggetto beni immobili.

CON LO STUDIO N.5848/C DEL 15/12/2005, IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, RIGUARDO ALL’INCREMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE, PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI MODIFICA DEL FONDO PATRIMONIALE ESISTENTE. TUTTAVIA, SECONDO IL RECENTISSIMO ELABORATO DELLA COMMISSIONE CIVILE 2 DEL COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, E’ OPPORTUNO STIPULARE UN NUOVO FONDO PATRIMONIALE, IN PRESENZA DI DUE TESTIMONI, RIPORTANDO L’ANNOTAZIONE SULL’ATTO DI MATRIMONIO E PROCEDERE ALLA TRASCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI DI COMPETENZA.

Dalla lettura dello Studio n.5848/C del 2005, emanato dal Consiglio Nazionale del Notariato, sia pure datato, emerge un approfondito esame della casistica inerente all’incremento del fondo patrimoniale giĂ  esistente, ossia quando vengono destinati ulteriori beni, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, oltre a quelli confluiti nel fondo originariamente costituito.

Il Consiglio Nazionale ricorda che “Nessuna preclusione vi è infatti nella legge alla costituzione di una pluralitĂ  di fondi patrimoniali: una siffatta scelta è attribuita all’autonomia negoziale dei coniugi. In questo particolare senso, può affermarsi, allora, che gli incrementi del fondo patrimoniale costituiscono atti di gestione del patrimonio. E’, dunque, perfettamente possibile che i coniugi decidano liberamente, in conformitĂ  al giudizio da loro espresso in ordine agli interessi della famiglia, di optare o per la costituzione ex novo di un fondo patrimoniale o per l’ampliamento dell’oggetto del primo fondo patrimoniale. L’incremento del fondo originariamente costituito ed ancora vigente, è insomma pur sempre modifica di fondo patrimoniale, in quanto mediante l’estensione del vincolo di destinazione ad altri beni determinati, è variato uno degli elementi essenziali della struttura dell’istituto”.

Viene ulteriormente previsto che, qualora i coniugi incrementino il fondo patrimoniale, con nuovi beni, il nuovo acquisto non è sottoposto alle medesime regole necessarie per la costituzione del fondo patrimoniale, bensì il bene soggiace alla stessa disciplina del fondo patrimoniale esistente, al quale confluisce. Tale atto modificativo dovrà essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente (nel caso di acquisto di un bene immobile), oltre che essere annotato nei registri dello Stato Civile.

(vedasi link sottostante)

https://www.notariato.it/wp-content/uploads/5848.pdf

Un chiarimento piĂą recente, viene fornito dalla lettura del recentissimo “Elaborato dalla Commissione Civile 2, del Comitato Interregionale  dei Consigli Notarili delle Tre Venezie”, dal cui punto 3), emerge un richiamo alla giurisprudenza maggioritaria, (maturata nell’ipotesi in cui era stata fatta la sola pubblicitĂ  del fondo patrimoniale nel pubblico registro immobiliare, mancando però la necessaria ed imprescindibile pubblicitĂ  della costituzione del fondo patrimoniale, con annotazione del vincolo nell’atto di matrimonio, presso il Registro di Stato Civile), rilevando l’opportunitĂ  di rispettare quanto previsto dalla legge, inerentemente alle norme di forma e pubblicitĂ , dettate dagli artt. 162 e seguenti del Codice Civile.

In chiusura della trattazione del punto 3) del succitato Elaborato, emerge quanto segue: “Pertanto, in caso di incremento del fondo, stante l’orientamento giurisprudenziale richiamato, è al momento, opportuno che il notaio rediga un atto pubblico con testimoni e proceda sia all’annotazione al Registro dello Stato Civile ai sensi dell’art.162 c.c., sia alla trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell’art.2647 c.c.”.

(vedasi link sottostante)

https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-orientamenti-civilistici-175-strongelaborato-dalla-commissione-civile-2-coordinata-dai-notai-morandi-e-silvastrong—fondo-patrimoniale.html

SECONDO L’ART. 2901 C.C., I CREDITORI CHE RITENGONO LESI I LORO DIRITTI, IN SEGUITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE, POSSONO AVVIARE UN’AZIONE GIUDIZIARIA, C.D. “REVOCATORIA ORDINARIA”.

Con le disposizioni dettate dall’art.2901 c.c., la legge permette ai creditori che abbiano subito un pregiudizio, in seguito alla costituzione di un fondo patrimoniale, da parte del loro debitore, di tutelare i propri diritti, come accennato piĂą sopra, avviando un’azione giudiziaria, denominata “revocatoria”, al fine di ottenere dal Giudice una dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale.  

Detta tutela, con l’entrata in vigore della Legge n.132 del 06/08/2015, è stata rafforzata con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art.2929-bis c.c., che prevede la possibilitĂ , per il creditore che ha subito un pregiudizio al proprio credito, da un atto a titolo gratuito, qual è il fondo patrimoniale, di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, anche senza dover prima avviare un’azione revocatoria.

Qualora vi siano dei figli minorenni, i beni facenti parte del fondo patrimoniale non possono essere venduti, senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare, mentre nel caso in cui non vi siano figli minori di età, per gli atti dispositivi, è sufficiente il consenso di entrambi i coniugi.

SECONDO UNA RECENTISSIMA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, LA DOMANDA DI REVOCATORIA DA PARTE DEL CREDITORE, SEPPUR ACCOLTA DAL GIUDICE, DETERMINA L’INEFFICACIA DEL FONDO PATRIMONIALE, MA NON DEGLI ATTI DI ALIENAZIONE DEI BENI CONFLUITI NEL FONDO PATRIMONIALE, LA CUI TRASCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI SIA AVVENUTA ANTECEDENTEMENTE ALLA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO

Come dice un proverbio “chi ha tempo, non aspetti tempo”. Talvolta, anticipando la controparte, si esce vittoriosi. E’ il caso di cui è stata investita la Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con la pronuncia della sentenza n.28593 del 06/11/2024.

Nello specifico, il curatore fallimentare, ottenuta la dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale, con un’azione di revocatoria, aveva avviato due distinte procedure esecutive, di cui una nei confronti del debitore e la seconda nei confronti della societĂ  che aveva acquistato alcuni immobili facenti parte del fondo patrimoniale.

La società acquirente ha fatto opposizione, affermando che il proprio acquisto era un atto opponibile ai terzi, oltre che prevalente, poiché era trascritto nei registri immobiliari prima della trascrizione del pignoramento, anche se posteriormente alla dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale.

Sia nel giudizio di primo e di secondo grado, avevano accolto l’opposizione della societĂ  acquirente degli immobili.

Il curatore fallimentare, non soddisfatto, ha fatto ricorso in Cassazione.  La Suprema Corte, con la succitata sentenza, ha respinto il ricorso del curatore fallimentare, statuendo che, la dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale non consente al creditore di agire esecutivamente, ai sensi dell’art.2902 c.c., nei confronti del soggetto che abbia acquistato i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in forza di un atto traslativo, trascritto nei pubblici registri prima del pignoramento.

Dalla lettura del presente articolo, emerge un indubbio vantaggio, per i coniugi, costituendo un fondo patrimoniale, allorquando siano proprietari, o titolari di altri diritti reali di godimento, di beni da tutelare, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ancorché siano beni che, singolarmente, possano non avere un valore economico determinante, ma un valore affettivo inestimabile.

Affidarsi alla competenza e alla pluriennale esperienza professionale del proprio Notaio di fiducia, costituirĂ  un valore aggiunto, per l’esame e la valutazione delle diverse casistiche, tutelando gli interessi della Clientela, sotto molteplici profili.