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Approfondimenti

Diritto di pegno

By 24/11/2024Novembre 29th, 2024No Comments

Trattasi di un diritto reale di garanzia per il creditore, regolato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile, nonchĂ© da alcune leggi speciali. Può avere come oggetto, qualsiasi bene mobile, registrato oppure non registrato, un’universalitĂ  di beni mobili, nonchĂ© i crediti e altri diritti, aventi per oggetto beni mobili.  – Spesso viene confuso con l’ipoteca, ma pur rientrando anche quest’ultima tra le garanzie reali per il creditore, il pegno e l’ipoteca si differenziano per alcuni aspetti fondamentali –  Il diritto di pegno si costituisce con un contratto, per il quale non sussiste alcun vincolo formale; pertanto, è ammessa anche la forma verbale e, secondo alcuni, anche in base agli atti compiuti, vale a dire, secondo il cosiddetto comportamento concludente. Tuttavia, la forma scritta è necessaria ai fini dell’opponibilitĂ  ai terzi – Dal 2016, il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il pegno mobiliare non possessorio, quale strumento per agevolare l’accesso al credito, da parte delle imprese. Esso può essere costituito dagli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.), sui beni mobili destinati all’attivitĂ  esercitata dall’impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati (autovetture, autocarri ecc.), senza privarsene. Pertanto, con questa nuova forma di pegno, il soggetto che costituisce la garanzia, può continuare ad utilizzare il bene dato in garanzia. Per costituire il pegno mobiliare non possessorio è necessaria la forma scritta e, ai fini dell’opponibilitĂ  ai soggetti terzi, occorre che venga registrato in modalitĂ  telematica, presso il Registro dei pegni non possessori, presente in un’apposita sezione dei servizi del sito web dell’Agenzia delle Entrate – Secondo una recente sentenza della Cassazione, la costituzione del diritto di pegno sulle quote di srl si perfeziona con l’iscrizione del contratto presso il Registro delle Imprese, vale a dire la Camera di Commercio territorialmente competente. Inoltre, sempre in ambito di quote societarie, secondo una recentissima ordinanza della Suprema Corte, il socio che abbia ceduto in pegno la propria quota sociale, conserva il diritto di impugnare la deliberazione dell’assemblea dei soci, cui abbia partecipato il creditore pignoratizio, poichĂ© il socio conserva comunque i poteri amministrativi spettanti al medesimo, per il suo status.

Il pegno, regolato dagli artt. 2784-2807 del Codice Civile, nonché da leggi speciali, è un diritto reale, sui beni mobili del debitore o di un terzo, con il quale si tutela il creditore che, entrando subito in possesso dell’oggetto, ne dispone liberamente e viene garantito dell’obbligazione assunta da terzi, scaturita dal credito vantato. Ciò, per evitare che l’oggetto del pegno venga danneggiato dal debitore e, quindi, non vi sia più la garanzia per il creditore, oltre che evitare che venga dato a terzi, sia pure in buona fede.

Pur potendosi verificare il caso di vendita del bene ipotecato o dato in pegno, da parte del debitore, il creditore resta comunque sempre tutelato, poichĂ© vanta il diritto di prelazione, ossia il creditore viene comunque soddisfatto, con preferenza rispetto agli altri creditori chirografari, o titolari di un diritto di prelazione inferiore.  Ai sensi dell’art. 2799 del Codice Civile, il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchĂ© al creditore non sia pagata integralmente la somma dovuta. Tale norma non è imperativa e, dunque, può essere derogata dalle parti contraenti.

Il pegno presenta alcune specifiche caratteristiche, di seguito elencate, che lo distinguono dagli altri diritti di garanzia reale:

  • accessorietĂ , in quanto presuppone l’esistenza di un credito, in favore del quale, viene costituito;
  • inerenza del bene, poichĂ© si parla anche in diritto di sequela o di seguito, visto che il creditore conserva il proprio diritto di garanzia sulla cosa, anche se viene ceduta a terzi;
  • indivisibilitĂ , in quanto, l’art.2799 c.c. prevede che “il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchĂ© questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile”. Questa caratteristica, tesa a rafforzare la garanzia del credito, vuole evitare che possibili ritardi impediscano la procedura esecutiva;
  • prelazione, quale diritto del creditore ad essere soddisfatto con precedenza, rispetto ai creditori chirografari e ai titolari di una prelazione di grado inferiore.

Possono essere oggetto del pegno:

a) i beni mobili, intesi come tangibili, determinabili; ad esempio, un orologio, un quadro, un anello, dei macchinari industriali, delle merci;

b) universalità di mobili, vale a dire che il diritto di pegno grava sul complesso delle cose e non singolarmente su ciascuna di esse; un esempio specifico è il cosiddetto pegno d’azienda, pertinente i soli beni mobili che fanno parte del complesso dei beni, per l’esercizio dell’impresa da parte dell’imprenditore;

c) i crediti;

d) altri diritti aventi per oggetto beni mobili, ad esempio, i diritti d’autore.

SPESSO VIENE CONFUSO CON L’IPOTECA, MA PUR RIENTRANDO ANCHE QUEST’ULTIMA TRA LE GARANZIE REALI PER IL CREDITORE, IL PEGNO E L’IPOTECA SI DIFFERENZIANO PER ALCUNI ASPETTI FONDAMENTALI.

Pur rientrando entrambe, tra le garanzie reali per il creditore, previste dal Codice Civile, spesso si confondono i termini di pegno e ipoteca: esse si differenziano per alcuni aspetti fondamentali. Sono istituti giuridici creati dal Legislatore per tutelare gli interessi di una persona, nel caso in cui si verifichi l’inadempimento di un pagamento, nei suoi confronti, da parte di terzi. Il pegno riguarda principalmente beni mobili, mentre l’ipoteca verte gli immobili. L’Art. 812 del Codice Civile detta esplicitamente cosa può essere considerato “immobile”: “il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente, per la loro utilizzazione”. Un esempio pratico viene offerto dalla casa, sulla quale si può iscrivere l’ipoteca a favore di una banca, ad esempio, in occasione della stipula di un mutuo, mentre oggetto del pegno, può essere anche un semplice gioiello prezioso, una pelliccia. Per quanto riguarda i beni mobili, c’è un’eccezione: possono essere ipotecati i beni iscritti al PRA, come le autovetture, gli autocarri, le navi e gli aeromobili.   

IL DIRITTO DI PEGNO SI COSTITUISCE CON UN CONTRATTO, PER IL QUALE NON SUSSISTE ALCUN VINCOLO FORMALE. PERTANTO, E’ AMMESSA ANCHE LA FORMA VERBALE E, SECONDO ALCUNI, ANCHE IN BASE AGLI ATTI COMPIUTI, VALE A DIRE, SECONDO IL COSIDDETTO COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. TUTTAVIA, LA FORMA SCRITTA E’ NECESSARIA AI FINI DELL’OPPONIBILITA’ AI TERZI.

Per una parte della dottrina, il diritto di pegno può nascere da un contratto (talvolta, anche preliminare), nonostante l’assenza di disposizioni del Codice Civile, che disciplinino tale possibilitĂ . Dubbi maggiori, si hanno invece, sulla possibilitĂ  che il diritto di pegno possa scaturire da una manifestazione di volontĂ  unilaterale. In virtĂą di un’analogia della norma sull’ipoteca, (l’art.2821 C.C. ne vieta la concessione con atti mortis causa) si ritiene che il pegno non possa costituirsi per testamento.

Ai fini della validità del contratto, non sussiste alcun vincolo formale; dunque, è ammessa la conclusione del contratto verbale e, secondo alcuni, anche in base agli atti compiuti, ossia in base al comportamento concludente. Per quanto concerne il diritto di prelazione per il pegno sui beni mobili, la legge prevede una scrittura con data certa, indicante il credito vantato e la cosa data in pegno, mentre per il pegno di crediti, è previsto sia l’atto scritto, sia la notifica al debitore o l’accettazione del debitore, con scrittura avente data certa.

PiĂą nel dettaglio, di seguito si elenca quanto previsto dalla legge, quando si tratta di far valere il diritto di prelazione:

a) l’art.2787 C.C., per i crediti garantiti, di valore superiore ad euro 2,58, prevede una scrittura privata avente data certa, contenente l’indicazione del credito e della cosa, oggetto del diritto di garanzia;

b) l’art.2800 C.C. dispone che “nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno, ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

La forma scritta è imprescindibile, poiché serve per attribuire efficacia giuridica all’atto e renderlo opponibile ai terzi.

Le cause di estinzione del pegno non vengono previste specificamente dal Legislatore. Esse si ricavano piuttosto, dalla disciplina dell’ipoteca e dalle caratteristiche tipiche del pegno. Ne consegue che questo diritto di garanzia si estingue:

a) nel momento in cui si estingue il credito che garantisce;

b) quando il creditore perde definitivamente il possesso del bene che ne costituisce l’oggetto;

c) nel caso in cui il bene oggetto di pegno perisca totalmente;

d) se il creditore rinuncia al diritto di credito o alla garanzia reale;

e) per confusione, ossia quando il creditore acquista la proprietĂ  del bene o la titolaritĂ  del diritto concessi in garanzia;

 f) per intervenuta prescrizione del credito a cui il pegno è collegato.

Nel momento in cui il creditore riceve in pegno dei crediti è tenuto a compiere le seguenti azioni, ai sensi degli artt.2802 e 2803 C.C.:

a) riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputando in primis, il relativo ammontare alle spese e agli interessi e, a seguire, al capitale;

b) compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno;

c)  riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno, se questo ha per oggetto denaro o altre cose fungibili;

d) su richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito dagli accordi intercorsi, oppure determinato dall’AutoritĂ  Giudiziaria.

Prima di vendere l’oggetto del pegno, per soddisfare il proprio interesse, il creditore deve intimare al debitore il pagamento del debito, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento, procederà alla vendita.

Oltre ad avere dei diritti, il creditore ha anche degli obblighi; in particolare, deve custodire la cosa ricevuta in pegno e non deve usarla senza il consenso del costituente il pegno, salvo casi di necessitĂ .

Tuttavia, il creditore ha il diritto di trattenere la cosa ricevuta in pegno, qualora egli vanti un nuovo credito nei confronti del medesimo debitore, sorto dopo la costituzione del pegno, ma con scadenza anteriore al pagamento del debito, garantito con la cosa data in pegno.

DAL 2016, IL LEGISLATORE HA INTRODOTTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO, QUALE STRUMENTO PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO, DA PARTE DELLE IMPRESE. ESSO PUO’ ESSERE COSTITUITO DAGLI IMPRENDITORI ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE (C.C.I.A.A.), SUI BENI MOBILI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ ESERCITATA DALL’IMPRESA, AD ESCLUSIONE DEI BENI MOBILI REGISTRATI (AUTOVETTURE, AUTOCARRI, ECC.), SENZA PRIVARSENE. PERTANTO, CON QUESTA NUOVA FORMA DI PEGNO, IL SOGGETTO CHE COSTITUISCE LA GARANZIA PUO’ CONTINUARE AD UTILIZZARE IL BENE DATO IN GARANZIA. PER COSTITUIRE IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO E’ NECESSARIA LA FORMA SCRITTA E, AI FINI DELL’OPPONIBILITA’ AI SOGGETTI TERZI, OCCORRE CHE VENGA REGISTRATO IN MODALITA’ TELEMATICA, PRESSO IL REGISTRO DEI PEGNI NON POSSESSORI, PRESENTE IN UN’APPOSITA SEZIONE DEI SERVIZI DEL SITO WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Recentemente, con il D.L. 59/2016, convertito nella L.119/2016, il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il “pegno non possessorio”. La norma prevede la costituzione del pegno da parte degli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese (Camera di Commercio di competenza territoriale), al fine di garantire i crediti loro concessi, oppure concessi a terzi. Questi crediti, presenti o futuri, determinati e determinabili nell’entità, devono scaturire dall’attività imprenditoriale.

Il pegno non possessoriorappresenta una deroga alla modalitĂ  ordinaria di costituzione del diritto di pegno, in quanto si costituisce senza la consegna materiale al creditore, del bene oggetto del pegno, essendo sufficiente l’atto scritto, da iscriverenell’apposito Registro dei pegni non possessori, presente nella sezione dei servizi del sito web dell’Agenzia delle Entrate; tale iscrizione costituisce il momento dal quale il pegno assume validitĂ  ed è opponibile ai terzi. L’imprenditore, in quanto proprietario del bene concesso in pegno, a garanzia di crediti, inerenti all’attivitĂ  d’impresa, non perde quindi il possesso del bene mobile non registrato, potendo continuare ad utilizzarlo. Il pegno non possessorio è rotativo, salvo diversa pattuizione tra le parti, ossia il debitore che ha continuato a possedere il bene, può anche venderlo; tuttavia il vincolo costituito con il pegno si trasferisce sul denaro, oppure sul bene ricevuto in cambio. Possono essere oggetto di pegno non possessorio i beni presenti, ma anche futuri, purchĂ© destinati all’esercizio d’impresa.  

Come è noto, le possibili garanzie che l’impresa può fornire alla banca o ad altro intermediario finanziario, sono molteplici e spaziano dalle garanzie sui beni strumentali dell’azienda, alle garanzie personali (fideiussioni, avalli, ecc.). La piĂą diffusa è senz’altro l’iscrizione di ipoteca su immobile, ma è anche possibile costituire un pegno avente ad oggetto le quote o le azioni di un’azienda.

Secondo l’art.2784, c.2, C.C. “possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalitĂ  di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”, purchĂ© essi siano determinati o determinabili, in linea con la garanzia specifica del credito a cui è finalizzato. L’art.2471 bis C.C. si limita a prevedere che la “partecipazione di srl può formare oggetto di espropriazione”. Il socio può dare in pegno, a titolo di garanzia, sia azioni di una S.p.a. sia quote di una s.r.l., salvo diverse previsioni statutarie. A tal proposito, preme evidenziare che, secondo la Massima n.33 della Commissione SocietĂ  del Consiglio Notarile di Milano, “sono legittime e non danno luogo a diritto di recesso, le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di s.r.l. e le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di s.r.l.”.

Passiamo ora a trattare, sia pure sommariamente, quanto disciplinato in materia di azioni.

Il pegno su azioni di società di capitaliviene concesso, da parte dei soci, per diversi utilizzi; ad esempio, per ottenere più facilmente un finanziamento da una banca, oltre che per rafforzare la fiducia da parte dei propri creditori e/o dei creditori della società.Tuttavia, occorre evidenziare che, mentre il creditore ipotecario avrà sempre un privilegio diretto sull’immobile su cui grava l’ipoteca, il creditore pignoratizio potrebbe vedere ridotta la propria garanzia, per effetto della complessiva situazione debitoria della società. Inoltre, con il pegno, occorre affrontare notevoli complessità e lungaggini giudiziarie della procedura esecutiva, per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, promuovendo un giudizio in tribunale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n.836-2014/I, si è occupato del tema della costituzione di diritti di pegno, usufrutto e sequestro, solo su una parte della quota di partecipazione al capitale sociale di una srl, posseduta da un soggetto.  A tal proposito, ha espresso parere favorevole sull’ammissibilitĂ  della divisione della quota di partecipazione al capitale sociale della s.r.l, per poter costituire un diritto reale parziale.

SECONDO UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE, LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI PEGNO SULLE QUOTE DI SRL SI PERFEZIONA CON L’ISCRIZIONE DEL CONTRATTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, VALE A DIRE LA CAMERA DI COMMERCIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Quanto alle formalitĂ  pubblicitarie, il Legislatore non ha dettato alcuna espressa previsione normativa, in tema di pegno; come è noto, la pubblicitĂ  delle societĂ  commerciali è data dall’iscrizione degli atti al Registro delle Imprese. Con particolare riferimento alla pubblicitĂ  relativa alla circolazione delle quote di s.r.l., la norma di riferimento è l’art.2470, c.1, C.C., secondo cui, il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla societĂ , dal momento del “deposito”, presso il Registro delle Imprese, dell’atto di trasferimento del diritto sulle partecipazioni.

Se il trasferimento (per atto tra vivi), tra il socio cedente e il soggetto terzo cessionario ha piena validitĂ  ed efficacia, con il semplice consenso legittimamente espresso, anche solo verbalmente, il negozio giuridico diviene efficace e opponibile nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art.2470 C.C., solamente con il susseguirsi delle seguenti fasi:

1) Il trasferimento sia stato stipulato per iscritto, con la firma autenticata da parte di un Notaio;

2) Il Notaio autenticante abbia depositato l’atto, con la documentazione allegata richiesta dalle vigenti disposizioni, presso il Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione si trova la sede legale della societĂ  partecipata;

3) Il Conservatore del Registro delle Imprese abbia provveduto all’iscrizione dell’atto depositato nel predetto Registro, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge.

Secondo la funzione di pubblicitĂ  e garanzia che ha assunto il Registro delle Imprese, con la riforma societaria del 2003, nonchĂ© con la soppressione dell’obbligo di tenuta del libro soci dal 2009, il riferimento fatto dall’art.2470 C.C. al “deposito”, quale condizione per l’opponibilitĂ  delle vicende di circolazione delle partecipazioni deve essere inteso, come effettuato, in realtĂ , al deposito, seguito necessariamente dall’iscrizione nel Registro delle Imprese. La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n.31051/2019ha affrontato il tema delle modalitĂ  con cui si può costituire il pegno, avente ad oggetto quote di srl, soffermandosi, in particolare, sull’individuazione del momento di perfezionamento di tale forma di garanzia. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha ritenuto che la costituzione in pegno delle quote di s.r.l. è soggetta all’art. 2806 C.C., cosicchĂ© tale ipotesi di pegno diviene efficace e opponibile solo in seguito all’avvenuta iscrizione del relativo atto nel Registro delle Imprese (non essendo sufficiente il mero deposito dell’atto), analogamente a quanto è previsto per il trasferimento di quote. Secondo la Cassazione, da quanto sopra, deriva che le modalitĂ  di costituzione del pegno sulle quote di srl sono da individuarsi nella disposizione residuale di cui all’art.2806 del C.C., secondo la quale “il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi….”. Conseguentemente, l’opponibilitĂ  dell’atto di trasferimento, nei confronti di tutti i terzi, (inclusa la societĂ ), si ottiene solo con il completamento dell’intero procedimento camerale. L’unica formalitĂ  rilevante non è, dunque, il deposito, da parte del Notaio, dell’atto di trasferimento, presso il Registro delle Imprese, ma occorre attendere la conclusione di tale iter pubblicitario e, quindi, occorre che il Conservatore iscriva l’atto depositato nel Registro delle Imprese, qualora ne ricorrano i presupposti. In tal senso, l’iscrizione degli atti nel Registro delle Imprese si pone come requisito generale di efficacia e di opponibilitĂ  delle vicende circolatorie delle quote di srl. Ciò posto, la Suprema Corte, con la succitata sentenza, ha sancito il seguente principio di diritto: “La costituzione in pegno delle quote di srl è soggetta al disposto della norma dell’art.2803, c.c., sicchĂ© il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel Registro delle Imprese”.

In ambito societario, non può certo sfuggire l’importanza della recentissima ordinanza n.16047 del 10 Giugno 2024, emanata dalla Corte di Cassazione Civile, sezione 1, con cui è stato sancito il diritto, ai sensi degli artt.2471-bis e 2352 c.c. in capo al socio che abbia dato in pegno la propria quota, di“…….impugnare la deliberazione assembleare cui abbia partecipato il creditore pignoratizio, non potendo certo ritenersi che il voto favorevole di quest’ultimo precluda al titolare della partecipazione l’esercizio dei poteri amministrativi derivanti dal proprio status e, tra questi, quello di impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo”. Riassumendo: la materia del diritto di pegno è molto vasta e complessa; invero, è anche poco praticata, sia dalle imprese, al verificarsi di esigenze di carattere economico/finanziario, sia dal singolo soggetto, per le più disparate situazioni in cui può venire a trovarsi. Affiancati dal proprio Notaio di fiducia, si potrà avere quella tranquillità ricercata e sempre molto apprezzata, riscontrabile con la professionalità, dedizione ed attenzione prestata al Cliente, da parte del professionista.