L’art. 11 del del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dal 26 giugno 2012, ed in corso di conversione in legge, ha introdotto una disciplina temporanea delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica più favorevole di quella dettata dalla normativa previgente.
Sono, innanzitutto, contemplati gli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, t.u.i.r., e cioè interventi di ristrutturazione riguardanti singole unità residenziali e relative pertinenze, o parti comuni, con esclusione quindi degli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati e successiva vendita entro sei mesi dall’ultimazione di singole unità immobiliari.
Riguardo ad essi, la detrazione compete, per le spese documentate e sostenute (in base, quindi, al principio di cassa) dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2013:
a) – per una percentuale pari al 50 per cento delle spese sostenute;
b) – fino ad un ammontare complessivo non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare.
La detrazione funzionerà con lo stesso meccanismo già previsto per il 36% sul recupero edilizio ed il 55% sul risparmio energetico: di fatto, ogni 10.000 euro di spesa, il Fisco ne restituirà al contribuente 500 all’anno per 10 anni, sotto forma di “sconto” dalle tasse pagate con Unico o il 730.
Il nuovo 50% sarĂ inoltre applicabile su una spesa massima raddoppiata da 48.000 a 96.000 euro: lo sconto massimo annuale passerĂ quindi da 1.728 euro a 4.800 euro.
Per usufruire della detrazione le spese devono essere pagate con bonifico da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o di codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’assenza di questi elementi preclude l’accesso alla detrazione, mentre prima si permetteva al contribuente di integrare il bonifico privo di questi dati, comunicandoli alla Banca o alle Poste. Adesso, invece, l’Agenzia della Entrate, con la risoluzione 55/E/2012, consente al contribuente di rifare il pagamento con un nuovo bonifico che riporti correttamente i dati, facendosi restituire il primo pagamento dall’impresa.
Il procedimento da seguire per usufruire della detrazione prevedeva l’obbligo di spedire la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo delle Entrate di Pescara e di indicare nella fattura il costo della manodopera: questi due obblighi sono stati aboliti a far data dal 14 maggio 2011; la circolare 19/E/2012 precisa che la soppressione vale anche per le spese fatturate prima di tale data, e che la mancata comunicazione prima del 14 maggio 2011 può essere sostituita dall’indicazione dei dati catastali dell’immobile nel Modello Unico o nel 730.
Per quanto riguarda i lavori su parti comuni condominiali, il singolo condomino può usufruire della detrazione anche se ha solo la certificazione dell’amministratore del condominio in cui questi attesti: di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti per la detrazione; di essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Nella dichiarazione dei redditi i condomini devono solo indicare il codice fiscale del condominio.
E’ ancora utile ricordare che in caso di vendita dell’unitĂ immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero a partire dal 1° gennaio 2012, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unitĂ immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Quest’ultima disciplina sostituisce quella che è rimasta in vigore dal 17 settembre 2011 e fino al 31 dicembre 2011, che prevedeva che “In caso di vendita dell’unitĂ immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unitĂ immobiliare”.
Per gli atti stipulati fino al 16 settembre 2011, invece, la detrazione Irpef spettava unicamente all’acquirente, senza possibilità di deroga pattizia, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge n. 449/1997, e dell’art. 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289/2002 (Circ. Agenzia Entrate 5 marzo 2003, n. 15/E).