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Approfondimenti

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

By 19/05/2025Maggio 27th, 2025No Comments

CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025, IL LEGISLATORE HA REINTRODOTTO ALCUNE AGEVOLAZIONI FISCALI, RIVOLTE ALLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE AGEVOLATA O RELATIVA CESSIONE AI SOCI DI BENI IMMOBILI E BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, OLTRE CHE ALLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ ESISTENTE IN SOCIETA’ SEMPLICE. COME DI DESUME DALLA PAROLA STESSA, TRATTASI DI UNA AGEVOLAZIONE AVENTE L’OBIETTIVO DI FAVORIRE LE TRANSAZIONI DI IMMOBILI DETENUTI DALLE SOCIETA’ IMMOBILIARI – OLTRE CHE PER LE SOCIETA’ COMMERCIALI, IL LEGISLATORE, CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025, HA REINTRODOTTO UNA SPECIFICA AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2016, RIVOLTA ALL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE – INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE DETERMINA L’ASSEGNAZIONE, L’OPERAZIONE PUO’ MANIFESTARSI IN AMBITO SOCIETARIO CON TRE SITUAZIONI, TENENDO COME PUNTO DI RIFERIMENTO IL VALORE NETTO CONTABILE DEL BENE OGGETTO DELL’OPERAZIONE AGEVOLATA – UN SUPPORTO DI SICURO SUFFRAGIO E’ COSTITUITO DALLO STUDIO N.43/2023 EMANATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, PARTICOLARMENTE CORPOSO, IN CUI SI POSSONO TROVARE LE RISPOSTE A UNA MIRIADE DI CASI POSSIBILI – LA SUCCESSIVA CESSIONE DEGLI IMMOBILI, DA PARTE DEI SOCI, POTREBBE DETERMINARE UNA PLUSVALENZA PER I MEDESIMI, NEL CASO DI VENDITA AD UN PREZZO SUPERIORE AL VALORE DI ASSEGNAZIONE ATTRIBUITO DALLA SOCIETA’.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge n.207, art.1, commi da 31 a 36), con effetto dal 01/01/2025, il Legislatore ha reintrodotto una serie di agevolazioni fiscali, pertinenti alle assegnazioni e cessioni di beni immobili, che non siano strumentali per destinazione, oltre che di beni mobili registrati in Pubblici Registri (Pubblico Registro Automobilistico, Registro Navale e Registro Aeronautico), che non siano strumentali per l’attivitĂ  svolta dalla societĂ .  Altresì, per le societĂ  che esercitino in via principale ed esclusiva la gestione di detti beni, è stata prevista la possibilitĂ  di trasformare l’attuale forma societaria in societĂ  semplice

Le succitate agevolazioni inserite nella Legge di Bilancio 2025 sono le medesime che erano state giĂ  emanate con la Legge Finanziaria 2016 (L.n.208 del 28/12/2015), in prima battuta prorogate con la Legge Finanziaria 2017 (L.n.232 del 11/12/2016), nonchĂ©successivamente reintrodotte con la Legge di Bilancio 2023 (L.n.197 del 29/12/2022). 

A suo tempo, l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato la corposa Circolare n.26/E del 1° giugno 2016 e la Circolare n.37/E del 16/09/2016, a corredo della prima,quali documenti di prassi a suffragio, per l’interpretazione della norma, con l’obiettivo di sciogliere i dubbi, per i numerosi casi possibili che possono scaturire dall’introduzione di una norma di così vasta portata, nell’ambito fiscale.

Pertanto, ove occorra, per l’interpretazione della norma introdotta con la Legge di Bilancio 2025, (così come già avvenuto con la Legge di Bilancio 2023, nonché per le precedenti Leggi di Bilancio succitate), si può ricorrere al contenuto esauriente ed esplicativo delle summenzionate Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2016 e 37/E/2016, in quanto non sono intervenute modifiche importanti, rispetto a quanto emanato con la Legge n.208/2015.

In sostanza, con la Legge di Bilancio 2025 il Legislatore ha riproposto la possibilitĂ  di assegnare dei beni ai soci, consentendo alla societĂ  di beneficiare di un’imposizione fiscale minore, rispetto a quella normalmente prevista. Nello specifico, così come era contenuto nell’edizione della Legge di Bilancio 2016 e in quelle seguenti succitate, la norma reintrodotta con la Legge di Bilancio 2025 prevede che le societĂ  commerciali (societĂ  in nome collettivo, societĂ  in accomandita semplice, societĂ  a responsabilitĂ  limitata, societĂ  per azioni e societĂ  in accomandita per azioni) che, entro il 30/09/2025 assegnino o cedano ai soci i beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in Pubblici Registri, (PRA. Registro Navale, Registro Aeronautico), non utilizzati come beni strumentali nell’attivitĂ  propria dell’impresa, possano applicare le disposizioni previste dalla norma agevolata in questione.

Dette agevolazioni si applicano anche alle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2025, si trasformino in società semplici. Per tale casistica, il Legislatore ha previsto una condizione sine qua non: tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, (ove prescritto), alla data del 30/09/2024, oppure devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ossia entro il 31/01/2025, in forza di un atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Nel caso della trasformazione in societĂ  semplice, oltre al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, complessivamente dovuta nella misura del 8%, (oppure del 10,50% nel caso di societĂ  di comodo), da calcolare sulla differenza tra il valore dei beni agevolati, (con la medesima modalitĂ  prevista per l’assegnazione agevolata) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, dovrĂ  essere anche versata l’imposta sostitutiva del 13% delle riserve in sospensione d’imposta.     

Preme evidenziare che la procedura fiscale da adottare per l’applicazione della norma agevolata in questione è piĂą leggera e meno complessa, da un punto di vista burocratico, della tassazione normale di dette operazioni. La ratio di tale scelta consiste nel permettere alle societĂ  di alleggerirsi di tutti quei beni che, fisicamente, hanno un peso minore, se intestati a persone fisiche e non giuridiche, purchĂ© si tratti di beni che non abbiano vincoli di destinazione di carattere produttivo (si pensi ai beni assegnati ai soci di srl in liquidazione o alla liquidazione della societĂ  in nome collettivo).

Con tale norma, le societĂ  commerciali fruiscono di una tassazione agevolata pari al 8%,

Tale misura del 8% viene elevata al 10,50% per le societĂ  considerate non operative ai fini ISA, (ossia gli indici sintetici di affidabilitĂ  fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore, con effetto dal periodo d’imposta 2018, in attuazione del D.L. n.50/2017, quali strumenti destinati a contrastare l’evasione fiscale), in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso, al momento dell’assegnazione, oppure cessione oppure ancora trasformazione in societĂ  semplice.

Tale imposta  sostitutiva dell’IRPEF, (imposta sul reddito delle persone fisiche), dell’IRES (imposta sul reddito delle societĂ ), nonchĂ© dell’IRAP (Imposta regionale sulle attivitĂ  produttive), deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale ergo, quale valore di comune commercio, ossia quello normalmente praticabile, per prodotti similari ai beni assegnati/ceduti/posseduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto; quest’ultimo scaturisce dalla differenza tra il valore storico del bene, diminuito del relativo fondo di ammortamento, nell’ammontare deducibile ai fini fiscali (art. 110 c.1, lett.b, TUIR (D.P.R. 917/86 – Testo Unico delle Imposte sui redditi).

Per quanto riguarda le operazioni di assegnazione e cessione agevolata, la norma in questione (art. 1, comma 33 L. 207/2024) prevede la possibilitĂ , per le societĂ , di richiedere che il valore normale del bene, indispensabile per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta, sia calcolato in base al valore catastale dell’immobile, determinato secondo quanto previsto dall’art..52, comma 4, Testo Unico dell’Imposta di Registro.

Da ciò deriva che le società avranno la possibilità di poter scegliere se:

  1. pagare imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto;
  2. pagare imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore catastale del bene, rivalutato secondo i coefficienti previsti dalle vigenti leggi e il costo fiscalmente riconosciuto.

Di seguito, viene fornito un breve prospetto riassuntivo, indicante i coefficienti da applicare alla rendita catastale dell’immobile, per la determinazione del valore catastale, qualora la societĂ  scelga di applicare quest’ultimo, da cui decurtare il valore fiscalmente riconosciuto, per determinare l’imposta sostitutiva da versare (8%, oppure 10,50%).  

TIPOLOGIACOEFFICIENTE
 Fabbricati “Prima casa”115,5
Immobili categoria D e A/10 (immobili strumentali per natura e uffici)63
Categoria B (scuole, musei, ospedali, conventi, ospizi, ecc.)176,4
Categorie C/1 ed E (negozi/botteghe e edicole giornali, chioschi per bar, recinti per mercati, posteggio bestiame ecc.)42,84
Le restanti categorie catastali dei fabbricati126
Terreni112,5

Altresì, vedasi l’esempio empirico sottostante, dell’agevolazione fiscale prevista per le operazioni di assegnazione/cessione, che sarĂ  di sicuro suffragio.

Ipotizziamo il caso di un’assegnazione ai soci, da parte di una societĂ  a responsabilitĂ  limitata, non di comodo, di un immobile strumentale per natura, avente i seguenti valori:

  • valore di mercato euro 550.000,00
  • valore catastale giĂ  rivalutato con l’apposito coefficiente: euro 250.000,00;
  • costo fiscalmente riconosciuto: euro 200.000,00.  

Nel caso in cui non si intenda optare per la tassazione agevolata, l’assegnazione sarĂ  assoggettata alla tassazione normalmente praticata ossia: euro (550.000,00 – 200.000,00) = euro 350.000,00.

Tassazione ordinaria (Ires 24% + Irap 3,90%) = euro 350.000,00 x 27,90% = euro 97.650,00.

Tassazione agevolata con opzione per il valore catastale = (250.000,00 – 200.000,00)= Euro 50.000,00

Euro 50.000,00 x 8% = euro 4.000,00.

L’ammontare di detta imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,50%), di cui sopra deve essere versato nella seguente modalitĂ  e tempistica:

1^ rata scadente il 30/09/2025: occorre versare il 60% del totale dell’imposta dovuta;

2^ rata scadente il 30/11/2025: occorre versare il residuo 40% del totale dell’imposta dovuta.

L’assegnazione dei beni ai soci può avvenire secondo tre diverse modalitĂ :

  • distribuzione dell’utile d’esercizio;
  • ripartizione di riserve di utili o di capitale;
  • riduzione del capitale sociale, come, ad esempio, nei casi di recesso del socio o di liquidazione della partecipazione del socio.

OLTRE CHE PER LE SOCIETA’ COMMERCIALI, IL LEGISLATORE, CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025, HA REINTRODOTTO UNA SPECIFICA AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2016, RIVOLTA ALL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE.

Per brevitĂ  di spazio, si dedicherĂ  solo un sommario accenno a tale particolare agevolazione, rivolta all’imprenditore individuale, giĂ  precedentemente applicata, con la Legge di Bilancio 2016.

Con un’opzione, che avrĂ  effetto retroattivo, con decorrenza dal periodo d’imposta alla data del 1° gennaio 2025, da esercitare nell’arco temporale, posto tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025, possono essere esclusi dal patrimonio dell’imprenditore individuale i beni posseduti alla data del 31/10/2024

Il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 8%, da calcolare sulla base imponibile, scaturente dalla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, deve essere effettuato in due rate e, precisamente entro il 30/11/2025 e il 30/06/2026.

L’agevolazione verte la sola imposta IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e l‘IRAP (imposta regionale sulle attivitĂ  produttive), mentre non è estesa all’imposta di registro poichĂ©, secondo i dettami previsti dalla normativa, per l’estromissione di immobili dal patrimonio dell’imprenditore individuale non è necessario alcun atto traslativo, da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, nĂ© alcuna voltura da effettuare al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.   

A differenza di quanto previsto per le societĂ , per le quali sono esclusi dalle agevolazioni i beni strumentali per destinazione, per quanto riguarda l’imprenditore individuale, le agevolazioni sono previste sia per l’estromissione dal patrimonio dei beni strumentali per destinazione, sia per i beni strumentali per natura. Altresì, sono previste dette agevolazioni anche per i beni strumentali, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attivitĂ  dell’impresa, diversamente da quanto previsto per le societĂ . 

OccorrerĂ  dunque prestare particolare attenzione alle scritture contabili da effettuare nella contabilitĂ  aziendale,nonchĂ© i necessari interventi/annotazioni nel registro dei beni ammortizzabili, quale registro da tenere ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 600/73.

INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE DETERMINA L’ASSEGNAZIONE, L’OPERAZIONE PUO’ MANIFESTARSI IN AMBITO SOCIETARIO CON TRE SITUAZIONI, TENENDO COME PUNTO DI RIFERIMENTO IL VALORE NETTO CONTABILE DEL BENE OGGETTO DELL’OPERAZIONE AGEVOLATA –

Innanzitutto, occorre chiarire il significato di “valore netto contabile” di un bene.

Esso è pari alla differenza che scaturisce tra il valore storico, (ossia il costo di acquisto, maggiorato degli oneri di diretta imputazione, ad esempio, gli interessi passivi scaturenti dal ricorso ad un finanziamento per il relativo acquisto) e il fondo ammortamento del bene risultante all’atto dell’assegnazione o cessione agevolata, che matura di anno in anno, le cui quote deducibili ai fini fiscali, si ottengono applicando dei coefficienti ministeriali previsti dal D.M. 31/12/1988 emanato dal Ministero delle Finanze, distinti per categorie omogenee di beni  e secondo il tipo di attivitĂ  svolta dall’impresa, in base all’uso e al deperimento subìto dal bene medesimo.      

Sono tre le casistiche possibili con cui può manifestarsi l’assegnazione agevolata dei beni ai soci:

a) i soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile;

b) i soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile;

c) i soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile.

Di seguito, vengono trattati sommariamente i rispettivi esempi, al fine di agevolare la comprensione del meccanismo dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

CASO a): I soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile.

Non sono individuabili particolari problematiche nella contabilizzazione di tale operazione. I beni assegnati sono eliminati dalla contabilitĂ  societaria; in sede di delibera assembleare i soci prendono atto della proposta formulata da parte dell’Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e approvano il contenuto della delibera dell’Organo Amministrativo.

La societĂ  Beta realizza un utile di 100.000,00 euro.  Dopo aver accantonato la quota parte del 5% a riserva legale e un altro 5% a riserva statutaria, ai sensi di legge e dello statuto sociale, la societĂ  decide di assegnare l’utile residuo distribuibile, pari a 90.000,00 euro ai tre soci, con la seguente modalitĂ :

  • 30.000,00 euro al socio A;
  • 30.000,00 euro al socio B;
  • un immobile, il cui costo storico è pari a 50.000,00 euro e il fondo di ammortamento è di euro 20.000,00 al socio C.

Sotto il profilo prettamente amministrativo/ragionieristico, si procederĂ  quindi alla rilevazione delle scritture contabili di destinazione dell’utile dell’esercizio, alla chiusura del fondo ammortamento del bene e al pagamento degli utili per socio A e B con bonifico bancario; per quanto riguarda il socio C, la scrittura contabile di pagamento dell’utile spettantegli, avrĂ  come contropartita, il saldo contabile dell’immobile assegnatogli, ossia euro 30.000,00 (50.000,00 – 20.000,00).

CASO b): i soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile.

L’operazione si concretizza con un plusvalore per la societĂ , nella misura in cui il bene assegnato al socio acquisisce, in questo contesto, un valore maggiore rispetto a quello rappresentato nei conti societari. In termini piĂą generali, si rileva che le plusvalenze in oggetto, che non hanno una contropartita monetaria, ma relativa a debiti verso soci, per utili da distribuire o riserve, nell’esempio in questione, erano presenti nei bilanci d’esercizio, a partire dal 1° gennaio 2016, nel conto economico, voce A5 “Altri proventi”; analogamente, le minusvalenze venivano inserite nella voce B14 “Oneri diversi di gestione”.

A titolo di memoria, si ricorda, infatti, che il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato dal bilancio l’area straordinaria di conto economico.

Riprendendo l’esempio su riportato per il caso a), ipotizzando come valore del fondo ammortamento l’importo di euro 30.000,00 anzichĂ© di euro 20.000,00, si avranno le medesime rilevazioni contabili del caso a), per quanto riguarda la destinazione dell’utile nella misura del 5%, sia alla riserva legale, sia alla riserva statutaria. Il residuo utile pari a 90.000,000 euro verrĂ  distribuito e pagato ai soci A) e B) con bonifico bancario per euro 30.000,00 ciascuno, mentre al socio C) verrĂ  pagato un bonifico bancario per la quota di utili spettanti per euro 20.000,00, (50.000,00 – 30.000,00), con la contestuale rilevazione della plusvalenza per euro 10.000,00 euro.   

CASO c): i soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile.

Anche in questa circostanza si assume che il valore di mercato attribuito al bene sia diverso dal valore contabile. Nella fattispecie specifica, si supponga che i soci attribuiscano al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile. Riprendendo i dati ipotizzati negli esempi del caso a), con la sola modifica del fondo ammortamento che si suppone pari a 10.000,00 euro, avremo le registrazioni contabili immutate per quanto riguarda la destinazione dell’utile dell’esercizio nella misura del 5% alla riserva legale e alla riserva statutaria. L’utile residuo pari ad euro 90.000,00 sarĂ  così ripartito: al socio A) e al socio B) verrĂ  effettuato un bonifico bancario di euro 30.000,00 cadauno; il fondo ammortamento per euro 10.000,00 sarĂ  stornato, girocontandolo alla voce immobili; il residuo valore netto contabile dell’immobile sarĂ  dunque pari a: 50.000,00 – 10.000,00. Al socio C) verrĂ  così disposto come per il socio A) e per il socio B) un bonifico di euro 30.000,00, per la quota di utili spettantegli, rilevando contestualmente una minusvalenza per euro 10.000,00.

UN SUPPORTO DI SICURO SUFFRAGIO E’ COSTITUITO DALLO STUDIO N.43-2023/C EMANATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, PARTICOLARMENTE CORPOSO, IN CUI SI POSSONO TROVARE LE RISPOSTE A UNA MIRIADE DI CASI POSSIBILI.

Per una norma, con una portata così vasta, come quella riguardante le agevolazioni fiscali previste per le assegnazioni/cessioni/trasformazione in societĂ  semplice, reintrodotta dal Legislatore nel nostro ordinamento, con la Legge di Bilancio 2025, non poteva certamente mancare uno studio approfondito minuziosamente nei dettagli, esteso ai diversi ambiti riguardanti le imposte dirette, le imposte indirette, tra cui l’iva, emanato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Infatti, con lo Studio n.43-2023/C sono stati trattati numerosi casi possibili, che possono emergere, applicando le agevolazioni fiscali inerenti all’assegnazione/cessione di beni ai soci, da parte delle societĂ  commerciali, nonchĂ© per la trasformazione in societĂ  semplice per le societĂ  che esercitano in modo principale ed esclusivo, avuto riguardo alle attivitĂ  previste dallo statuto sociale, la gestione di beni immobili e di beni mobili iscritti in Pubblici Registri.  

LA SUCCESSIVA CESSIONE DEGLI IMMOBILI, DA PARTE DEI SOCI, POTREBBE DETERMINARE UNA PLUSVALENZA PER I MEDESIMI, NEL CASO DI VENDITA AD UN PREZZO SUPERIORE AL VALORE DI ASSEGNAZIONE ATTRIBUITO DALLA SOCIETA’.

La successiva cessione dell’immobile, da parte del socio, nei 5 anni successivi, dall’avvenuta assegnazione da parte della societĂ , potrebbe  determinare una plusvalenza da dichiarare nel quadro RL (redditi diversi di cui all’art. 67, c.1, lett.b) del TUIR); altresì,per la relativa cessione, il soggetto persona fisica, potrebbe aver optato per il pagamento dell’imposta sostitutiva, su richiesta formulata al Notaio, nella misura del 26%, (quale misura attuale, con decorrenza dall’anno d’imposta 2020, che ha sostituito la previgente, nella misura del 20%). A tal proposito, si evidenzia che, con la Risoluzione n.93/E del 17/10/2016, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla vendita a terzi, da parte dei soci, di beni immobili ricevuti in assegnazione dalla societĂ , fruendo dell’agevolazione fiscale introdotta con la Legge di StabilitĂ  2016 succitata (L.n.208/2015).  Con tale documento di prassi, è stato chiarito che “l’operazione non è in contrasto con la finalitĂ  delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario e che, pertanto, è pienamente legittima”.

La questione è stata sottoposta all’Agenzia delle Entrate, da parte di una societĂ  di persone, dichiarando di aver rifiutato la vendita di immobili di proprietĂ , tenuto conto dei rilevanti oneri tributari a cui sarebbe stata soggetta la transazione, essendo di una certa importanza la plusvalenza conseguita; ciò, considerato che il regime fiscale delle societĂ  di persone e la conseguente tassazione dei redditi personali dei soci, oltre all’addizionale regionale e comunale, avrebbe comportato un carico fiscale decisamente notevole. I soci, considerata l’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2016, con la previsione del pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonchĂ© delle altre agevolazioni in materia di imposte di registro e ipocatastali, hanno deciso di assegnarsi i beni immobili della societĂ  al valore di mercato, con il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla norma, con l’obiettivo di rivenderli, entro fine anno 2016, al medesimo soggetto interessato all’acquisto, realizzando così una plusvalenza imponibile, solo sull’eventuale corrispettivo, eccedente il valore di assegnazione. Come emerge dalla Risoluzione n.93/E/2016 che ci occupa, l’Agenzia Entrate chiarisce che “L’istante riferisce di essere in procinto di liquidare l’attivitĂ  cedendo tutti i beni e risolvendo tutti i contratti, cosicchĂ© gli immobili non sarebbero piĂą strumentali per destinazione e, quindi, potrebbe, successivamente, effettuarne l’assegnazione agevolata ai soci nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni della norma agevolativa”. Nella conclusione del quesito posto da parte della societĂ  istante, emerge quanto segue: “Ciò posto, la societĂ  chiede se l’operazione così prospettata, data la correlazione e consequenzialitĂ  tra assegnazione e vendita, possa configurare una ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n.212 del 2000, con particolare riferimento alle imposte dirette”. L’Agenzia delle Entrate, con detto documento di prassi, oltre ad aver chiarito che, nel caso specifico, non ricorrono degli elementi tali da violare la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale” (rif.art.10 bis L.n.212/2000), si pronuncia in modo molto chiaro ed inequivocabile, sulla liceitĂ  dell’operazione come riportato di seguito: “L’eventuale cessione degli immobili, effettuata dai soci in un momento successivo all’avvenuta assegnazione, è una facoltĂ  che il Legislatore non ha inteso vietare, con la conseguenza che, ad avviso della scrivente, il legittimo risparmio di imposta che deriva dall’operazione non è sindacabile ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n.212 del 27 luglio 2000”. 

Ne consegue che, analogamente a quanto previsto per le precedenti edizioni di assegnazioni/cessioni agevolate di beni ai soci, la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 93/E del 17/10/2016, è applicabile anche alle situazioni di cessioni di immobili, da parte dei soci, che avverranno entro il quinquennio dalla data di assegnazione (30/09/2025), per i quali è stata effettuata un’assegnazione agevolata, entro il 30/09/2025, ai sensi della Legge di Bilancio 2025. 

Dalla lettura del presente articolo, in cui non può certamente essere descritta esaurientemente tutta la normativa de quo, emerge sicuramente che sono tantissimi gli aspetti peculiari, cui occorre prestare attenzione, nell’applicazione dell’agevolazione reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2025, inerentemente all’assegnazione/cessione dei beni ai soci/trasformazione in societĂ  semplice.  Affidarsi al proprio Notaio di fiducia, con una consolidata esperienza professionale pluriennale, con la certezza di dormire sonni tranquilli, costituisce una tutela irrinunciabile.